Pubblicazione di novembre 2006

Interventi in materia di deducibilità dei costi relativi agli automezzi

La legge di conversione non pare modificare, nella sostanza, l’intervento già attuato, che implica una forte riduzione della deducibilità dei costi relativi agli automezzi.

Sono confermate le seguenti regole:

1.      la deducibilità spetta in misura piena solo se le autovetture sono utilizzate come strumentali nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (auto a uso pubblico, imprese di noleggio, scuole guida);

2.      per i casi diversi da quelli di cui al punto precedente, e diversi ancora dagli agenti e rappresentanti di commercio, i costi sono integralmente indeducibili; la deducibilità è ammessa solo nel caso in cui l’automezzo è concesso in uso promiscuo ai dipendenti, con un tetto massimo dato dall’importo del fringe benefit tassato in capo ai dipendenti medesimi;

3.      gli agenti e rappresentanti di commercio mantengono la deduzione pari all’80% dei costi sostenuti, ricordando – ma questo deriva dal precedente D.L. n.223/06 - che non sono più ammessi ammortamenti anticipati e che, in caso di automezzo condotto in leasing, la deducibilità dei canoni è subordinata alla stipula di un contratto la cui durata non può essere inferiore a quella dell’ordinario periodo di ammortamento;

4.      per i professionisti la deduzione è ammessa nel limite del 25% dei costi sostenuti; in caso di leasing la deduzione del canone è ammessa anche se la durata del contratto è pari alla metà dell’ordinario periodo di ammortamento (si tratta probabilmente di una svista legislativa ma, attualmente, questa conclusione è perfettamente legittima);

5.      nei casi di veicoli che ammettono una deducibilità, ancorché limitata, restano fermi i plafond già noti, vale a dire, per le autovetture, € 18.075,99, elevato a € 25.822,84 per quelle degli agenti e rappresentanti.

Le nuove regole di deducibilità limitata non incidono sul ricalcolo degli acconti d’imposta per il 2006.