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AUTOTRASPORTO: CREDITO D’IMPOSTA TASSA AUTOMOBILISTICA
2009
pubblicazione di settembre 2009
Con il recente D.L. n.78/09,
convertito nella L. n.102/09, è stata riproposta anche per il 2009 l’agevolazione
già riconosciuta per l’anno 2008 e relativa al credito d’imposta
spettante per una quota della tassa automobilistica pagata dai soggetti
che svolgono attività di autotrasporto. L’art.15 co.8-septies
del citato decreto, in merito alle concrete modalità di fruizione dell’agevolazione
nonché alla definizione della misura del credito stesso, rinvia ad un
successivo Provvedimento direttoriale.
Con Provvedimento datato 6 agosto 2009, l’Agenzia
delle Entrate ha fissato la misura del credito d’imposta 2009
differenziandolo, come avvenuto lo scorso anno, in ragione della massa
complessiva del veicolo, e precisamente
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MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO |
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 2009 |
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Compresa tra
38,50%
7,5 e 11,5 t
della tassa automobilistica pagata per il 2009 |
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Superiore a
77%
11,5 t
della tassa automobilistica pagata per il 2009 |
Circa le concrete modalità di fruizione del credito d’imposta,
il Provvedimento 6.08.09 richiede:
-
la presentazione di uno specifico modello (reperibile
sul sito web dell’Agenzia Entrate http://www.agenziaentrate.it),
contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la
quale l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni
necessarie alla fruizione del credito;
-
l’invio di tale modello - anteriormente alla
fruizione del credito stesso - a mezzo raccomandata senza avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara, via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara
La fruizione del credito d’imposta relativo all’anno
2009 avviene tramite modello F24.
Con la R.M. n.208/E/09, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un
nuovo codice tributo "6819"
(si ricorda che il codice tributo utilizzato per il 2008 era il
"6809").
Si segnala che in relazione al codice tributo
"6819" è prevista anche la possibilità di compilare la sezione
"importi a debito" per la restituzione comprensiva di interessi,
nei casi di ravvedimento di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/97. |