AUTOTRASPORTO: CREDITO D’IMPOSTA TASSA AUTOMOBILISTICA 2009
pubblicazione di settembre 2009

Con il recente D.L. n.78/09, convertito nella L. n.102/09, è stata riproposta anche per il 2009 l’agevolazione già riconosciuta per l’anno 2008 e relativa al credito d’imposta spettante per una quota della tassa automobilistica pagata dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto. L’art.15 co.8-septies del citato decreto, in merito alle concrete modalità di fruizione dell’agevolazione nonché alla definizione della misura del credito stesso, rinvia ad un successivo Provvedimento direttoriale.

Con Provvedimento datato 6 agosto 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura del credito d’imposta 2009 differenziandolo, come avvenuto lo scorso anno, in ragione della massa complessiva del veicolo, e precisamente

MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 2009

              Compresa tra                                                                                         38,50%

                 7,5 e 11,5 t                                             della tassa automobilistica pagata per il 2009

               Superiore a                                                                                             77%

                     11,5 t                                                  della tassa automobilistica pagata per il 2009

Circa le concrete modalità di fruizione del credito d’imposta, il Provvedimento 6.08.09 richiede:

  • la presentazione di uno specifico modello (reperibile sul sito web dell’Agenzia Entrate http://www.agenziaentrate.it), contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni necessarie alla fruizione del credito;

  • l’invio di tale modello - anteriormente alla fruizione del credito stesso - a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara

La fruizione del credito d’imposta relativo all’anno 2009 avviene tramite modello F24.
Con la R.M. n.208/E/09, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo "6819"
(si ricorda che il codice tributo utilizzato per il 2008 era il "6809").

Si segnala che in relazione al codice tributo "6819" è prevista anche la possibilità di compilare la sezione "importi a debito" per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all'art.13 del D.Lgs. n.472/97.