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CONDIZIONI BANCARIE UNIFORMI E NUOVE TUTELE PER I CLIENTI Nella tabella che segue sono riepilogati i termini massimi di valuta e di
disponibilità economica previsti dalla norma per assegni bancari,
circolari e bonifici.
Gli interventi, con
non poche lamentele del sistema bancario, hanno anche riguardato azioni
di contrasto alle abitudini degli Istituti di aggirare il divieto di
applicazione della commissione di
massimo scoperto, introdotto dal decreto anticrisi del 2008,
mediante l’introduzione di commissioni (con le più svariate
denominazioni) applicate per la messa a disposizione di finanziamenti
(con l’assurda situazione di giungere a importi più elevati rispetto
al passato).
Infine, segnaliamo
l’ulteriore disposizione in tema di regola per la variazione dell’Istituto di credito che ha erogato mutui (c.d.
surrogazione); è infatti previsto che, a decorrere dal 5 agosto
2009, nel caso in cui la surrogazione non si completi entro 30 giorni
dalla richiesta avanzata dal nuovo Istituto al precedente (ovviamente su
impulso del mutuatario), quest’ultimo sia tenuto a corrispondere al
cliente un risarcimento nella misura dell’1% del valore del mutuo, per
ciascun mese o frazione di ritardo. La banca chiamata al
risarcimento potrà eventualmente rivalersi sul nuovo Istituto, qualora
a questo fosse imputabile la responsabilità dei ritardi. |