CONDIZIONI BANCARIE UNIFORMI E NUOVE TUTELE PER I CLIENTI
pubblicazione di settembre 2009
Con la conversione in legge del D.L. n.78/09 (c.d. Manovra estiva), assumono valenza definitiva talune disposizioni in materia di uniformazione delle condizioni applicate dalle banche su operazioni frequentemente poste in essere dalla clientela.

Nella tabella che segue sono riepilogati i termini massimi di valuta e di disponibilità economica previsti dalla norma per assegni bancari, circolari e bonifici.

Termini massimi di valuta per il beneficiario

(nullo ogni diverso accordo)

dal 01.11.09

4      bonifici bancari

4      assegni circolari

1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento

4      assegni bancari

3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

Termini massimi di disponibilità economica per il beneficiario

(nullo ogni diverso accordo)

dal 01.11.09

4      bonifici bancari

4      assegni circolari

4 giorni lavorativi

successivi alla data del versamento

4      assegni bancari

5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

dal 01.04.10

4      bonifici bancari

4      assegni circolari

4      assegni bancari

4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

Gli interventi, con non poche lamentele del sistema bancario, hanno anche riguardato azioni di contrasto alle abitudini degli Istituti di aggirare il divieto di applicazione della commissione di massimo scoperto, introdotto dal decreto anticrisi del 2008, mediante l’introduzione di commissioni (con le più svariate denominazioni) applicate per la messa a disposizione di finanziamenti (con l’assurda situazione di giungere a importi più elevati rispetto al passato).

Pertanto, è previsto, sempre a decorrere dal 5 agosto 2009, che qualsiasi corrispettivo sugli affidamenti non potrà essere richiesto in misura superiore allo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento. Eventuali richieste in esubero rendono nullo il patto di remunerazione.

 

Infine, segnaliamo l’ulteriore disposizione in tema di regola per la variazione dell’Istituto di credito che ha erogato mutui (c.d. surrogazione); è infatti previsto che, a decorrere dal 5 agosto 2009, nel caso in cui la surrogazione non si completi entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal nuovo Istituto al precedente (ovviamente su impulso del mutuatario), quest’ultimo sia tenuto a corrispondere al cliente un risarcimento nella misura dell’1% del valore del mutuo, per ciascun mese o frazione di ritardo.

La banca chiamata al risarcimento potrà eventualmente rivalersi sul nuovo Istituto, qualora a questo fosse imputabile la responsabilità dei ritardi.