IN VIGORE DAL 01.01.2008 L’ADDEBITO IN FATTURA DEL “CONTRIBUTO RAEE” NELLA VENDITA DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
pubblicazione di marzo 2008

Con il decreto legislativo n.151 del 25 luglio 2005 sono state introdotte a livello nazionale nuove regole che prevedono un sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. "RAEE"), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero degli stessi con oneri economici a carico dei produttori delle apparecchiature nuove.

Il citato decreto ha elencato a titolo esemplificativo i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del contributo (si riporta l’elencazione per titoli, mentre per il dettaglio si rimanda all’allegato 1 B del citato decreto):

·       grandi elettrodomestici;

·       piccoli elettrodomestici;

·       apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;

·       apparecchiature di consumo;

·       apparecchiature di illuminazione;

·       utensili elettrici ed elettronici;

·       giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero;

·       dispositivi medici;

·       strumenti di monitoraggio e di controllo;

·       distributori automatici.

Le novità coinvolgono anche i distributori (ossia coloro che vendono l'apparecchiatura al consumatore finale - ad esempio, commercianti al minuto) che devono assicurare, all'atto della fornitura di un nuovo prodotto, destinato al nucleo domestico, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura usata.

Detti rifiuti (denominati R.A.E.E.) si distinguono in:

Ü    rifiuti di apparecchiature già immesse sul mercato prima del 13.08.2005 (provenienti da nuclei domestici)

c.d. RAEE storici

Ü    rifiuti di apparecchiature immesse sul mercato dal 13.08.2005 (provenienti da nuclei domestici)

 

Ü    rifiuti provenienti da attività amministrative ed economiche

c.d. RAEE professionali

La gestione (raccolta, smaltimento, ecc.) dei predetti rifiuti grava sul produttore delle apparecchiature che deve organizzare e gestire sistemi di raccolta, di trattamento e di recupero dei RAEE, sostenendone i relativi costi.

Tale soggetto recupera le spese sostenute attraverso il c.d. "eco-contributo RAEE", addebitato al distributore all'atto della cessione del bene.

Quest'ultimo a propria volta riaddebita, all'atto della vendita, il costo RAEE al consumatore finale.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni, inizialmente prevista al 13.08.2006 dall'art.20, co.5, del citato decreto n.151/05, è stata più volte prorogata fino al 31.12.2007. È stato comunque previsto un periodo transitorio di 120 giorni a decorrere dal 01.09.2007 fino al 31.12.2007, durante il quale la gestione dei rifiuti ha continuato ad essere effettuata dagli Enti locali e l'applicazione del RAEE da parte dei produttori al momento della vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiva una facoltà.

A decorrere dal 01.01.2008 il nuovo sistema è divenuto pienamente operativo.

Con il recente D.L. n.248/07 (c.d. Decreto Milleproroghe), in corso di conversione in legge, sono stati differiti alcuni termini ma che non incidono sulla data di decorrenza della disciplina che resta fissata al 01.01.2008.

Trattamento Iva dell’eco-contributo R.A.E.E. (detto anche “visible fee”)

Il trattamento ai fini Iva da riservare alla somma (visible fee) che il produttore indica esplicitamente in fattura, in aggiunta al prezzo di vendita, per recuperare il costo di gestione dei RAEE, è stato esaminato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.03.2007, n.55/E. In particolare è stato affermato che, poiché la base imponibile è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo della cessione, anche il c.d. "visible fee" va assoggettato ad Iva.

È stato inoltre precisato che ai corrispettivi addebitati all'acquirente finale relativamente alla gestione dei RAEE, è applicabile la medesima aliquota Iva prevista per l'operazione principale (cessione della nuova apparecchiatura).

Pertanto, "gli importi in questione (nonostante la separata evidenziazione in fattura) sconteranno l'imposizione sul valore aggiunto nella misura stabilita per il bene principale”.

Si ritiene opportuno che il distributore (ad esempio, commerciante al minuto) delle apparecchiature – anche per finalità di controllo - provveda alla distinta annotazione in contabilità dell'ammontare dei RAEE sia in sede di acquisto ("oneri di gestione RAEE") sia all'atto della rivendita ("recupero oneri gestione RAEE").