COMUNICAZIONE URGENTE
pubblicazione di settembre 2009

La legge Comunitaria 2008, recepita nel nostro ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009).
In particolare le società , sia di persone che di capitale DOVRANNO indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:

SOCIETA’ DI PERSONE ( S.n.c., S.a.s…)

- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento

SOCIETA’ DI CAPITALI ( S.r.l., S.p.a. …)

- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (spa ed srl)

Le società di capitali sono inoltre soggette ad un obbligo ulteriore, cioè di PUBBLICARE LE INFORMAZIONI SOPRA DESCRITTE ANCHE NEI SITI WEB DELLE SOCIETA’ MEDESIME.

A decorrere dal 29 Luglio, tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile – da porsi a carico di CIASCUN COMPONENTE L’ORGANO AMMINISTRATIVO.

 

Studio Bignardi