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COMUNICAZIONE URGENTE
pubblicazione di settembre 2009
La legge Comunitaria 2008, recepita nel nostro
ordinamento con la legge 88/2009, all’articolo 42, ha introdotto
alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il
regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni
previste dalla legge (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel
testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009).
In particolare le società , sia di persone che di capitale DOVRANNO
indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti,
fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:
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SOCIETA’ DI PERSONE (
S.n.c., S.a.s…) |
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo
numero di iscrizione
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento |
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SOCIETA’ DI CAPITALI (
S.r.l., S.p.a. …) |
- sede della società
- ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo
numero di iscrizione
- capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo
bilancio (società di capitali)
- stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
- stato di unipersonalità (spa ed srl) |
Le società di capitali sono inoltre soggette
ad un obbligo ulteriore, cioè di PUBBLICARE LE INFORMAZIONI SOPRA
DESCRITTE ANCHE NEI SITI WEB DELLE SOCIETA’ MEDESIME.
A decorrere dal 29 Luglio, tutte le società che omettano o
ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita
da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro - secondo la previsione
dell’articolo 2630 del codice civile – da porsi a carico di CIASCUN
COMPONENTE L’ORGANO AMMINISTRATIVO.
Studio Bignardi
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