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NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI LEGALI
NEGLI ATTI, NELLA CORRISPONDENZA E NEL SITO WEB
pubblicazione
di agosto 2009
Si informano i Sigg.ri
Clienti che, il giorno 14 luglio 2009, è stata pubblicata sul
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.161, la Legge
comunitaria 2008 - L. n.88/09 - che recepisce una serie di obblighi
comunitari.
Tra gli adempimenti già
in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l’art.42,
che prevede alcune modifiche agli artt.2250 e 2630 del codice civile.
In particolare, sono
stati introdotti:
Ü
l'obbligo per le società di capitali di
inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e
ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella
corrispondenza, anche sul proprio sito web;
Ü
l’erogazione di sanzioni amministrative, in caso
di inadempimento, stabilite all’articolo 2630 del codice civile;
Ü
la facoltà di pubblicare nel Registro delle
imprese atti in altra lingua della Comunità europea.
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GLI ADEMPIMENTI GIÀ IN VIGORE
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Informazioni
oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza
delle società (sia di persone che di
capitali)
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art.2250
c.c.
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1.
la sede
della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del
registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie
di società);
2.
il capitale
effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo
bilancio (per le società di capitali);
3.
lo stato
di liquidazione della società a seguito dello scioglimento
(per tutte le tipologie di società);
4.
lo stato di società
con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").
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1a NOVITÀ
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Per Srl e Spa informazioni obbligatorie sul web
Viene introdotto un nuovo
obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare le
informazioni, di cui ai punti precedenti, anche nei siti web delle società.
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2a NOVITÀ
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Le sanzioni
Alle società (sia di persone che di capitali) che
non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli
atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di
capitali - il sito web, si applicano le sanzioni previste dall'art.2630 c.c. per
l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle
imprese, con un minimo di €206 ad un massimo di €2.065 da
applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di
amministrazione.
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3a NOVITÀ
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Registro delle imprese “multilingue”
Per le sole società di capitali
(Srl, Spa e Sapa) è previsto l’accesso
al registro delle imprese “multilingue”: viene
introdotta la facoltà di
pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il
deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche
in altra lingua ufficiale
delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in
lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono
essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che
la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro
versione in lingua italiana
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GLI ARTICOLI MODIFICATI
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Indicazione negli atti e nella
corrispondenza (1)
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Negli atti e nella corrispondenza
delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel
registro delle imprese devono essere indicati la sede della società
e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è
iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni,
in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere
negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma
effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo
bilancio.
Dopo lo
scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere
espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la
società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza
delle società per azioni ed (2)
a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un
unico socio. (3)
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi
regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è
obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì
pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra
lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata
di un esperto. (4)
In
caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene,
salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della
loro versione in lingua italiana. (4)
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete
telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo,
tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto
comma. (4)
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art.2250
c.c.
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(1)
Articolo sostituito dall’art.1, DPR n.1127/69.
(2)
L’espressione “per azioni ed” è stata inserita
dall’art.6, D.Lgs. n.37/04.
(3)
Comma aggiunto dall’art.2, D.Lgs. n.88/93.
(4)
Comma aggiunto dall’art.42, co.1, L. n.88/09 (Legge
comunitaria2008).
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Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni o depositi
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Chiunque,
essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una
società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini
prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro
delle imprese, ovvero
omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete
telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo,
secondo, terzo e quarto comma, (1) è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da €206 a €2.065.
Se
si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
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art.2630
c.c.
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(1) Le parole “ovvero omette di fornire negli atti,
nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte
dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma” sono state
inserite dall’art.42, co.2, L. n.88/09 (Legge comunitaria 2008).
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