le nuove norme “antifumo”
pubblicazione di marzo 2005

Dal 10 gennaio scorso, come noto, è operativa la legge contro il fumo passivo nei luoghi di svago e di lavoro (Legge 16/01/2003 n. 3). Tale norma persegue l’obiettivo della “massima estensione possibile” del divieto di fumare: il divieto deve quindi intendersi di portata generale, diventando possibile limitatamente alle sole eccezioni espressamente previste (in pratica, oltre naturalmente che all’aperto, le abitazioni private e i locali riservati ai fumatori, se esistenti e se dotati dei requisiti minimi previsti dalla normativa).

Il divieto di fumare non trova applicazione solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati, siano essi aperti al pubblico (per esempio un bar o un ristorante) o ad utenti (per esempio uno studio professionale o un qualsiasi ufficio aziendale), compresi gli spazi comuni chiusi condominiali come le scale o l’ascensore.

Per utenti si devono comunque intendere anche gli stessi dipendenti, in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. I datori di lavoro, quindi, dovranno mettere in atto e far rispettare il divieto, nel loro stesso interesse onde tutelarsi da eventuali rivalse da parte di chi potrebbe chiedere risarcimenti per danni alla salute causati dal fumo.

L’eventuale realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, bensì una possibilità, riservata sia ai pubblici esercizi che ai luoghi di lavoro: i locali dovranno però essere opportunamente attrezzati in modo tale da risultare adeguati agli standard tecnici previsti dal DPCM del 23/12/2003.

Requisiti strutturali dei locali per fumatori (DPCM 23/12/2003)

-          delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati

-          dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura

-          dotati di apposita segnaletica

-          non rappresentare un locale di passaggio per i non fumatori

-          dotati di idonei mezzi di ventilazione forzata, con espulsione dell’aria all’esterno attraverso idonei impianti e aperture

-          indicazione all’ingresso del numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell’impianto

-          mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti

-          negli esercizi di ristorazione, la superficie destinata ai fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio

-          la progettazione, l’installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme UNI e CEI

 

Per i gestori di esercizi pubblici, gli obblighi che ricadono sui responsabili della struttura o sui loro delegati sono:

-          esporre appositi cartelli contenenti la prescrizione di legge, le sanzioni applicabili e i soggetti a cui spetta la vigilanza e l’accertamento delle infrazioni;

-          richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;

-          segnalare il comportamento ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.

Relativamente ai cartelli (di seguito si riporta il fac simile proposto dal Ministero della Salute per gli uffici pubblici), si segnala che la legge non stabilisce una dimensione minima, precisando solo che devono essere adeguatamente visibili. Inoltre, se una struttura (pubblica o privata) vi sono più locali, basta un cartello completo con tutte le indicazioni, ben in vista all’ingresso, e negli altri locali semplici cartelli con l’indicazione VIETATO FUMARE.

Di seguito invece il fac simile predisposto dal Ministero per i locali privati:

Si segnala che se nei pubblici uffici è possibile che un responsabile della vigilanza sia preposto all’accertamento alla contestazione dell’infrazione, nei locali privati ciò non è possibile: tali attività, come la verbalizzazione delle trasgressioni al divieto, sono compito di soggetti pubblici ai quali l’infrazione è segnalata (Polizia amministrativa locali, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibite a tale servizio). Nei locali privati, infatti, i soggetti cui spetta la vigilanza su rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi (es. proprietari o gestori, direttori di alberghi o ristoranti o esercizi commerciali) o nei collaboratori da essi formalmente delegati.

Le sanzioni previste sono quelle riportate nei cartelli: sanzione amministrativa da Euro 27,50 ad Euro 275, raddoppiabile qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti e bambini fino a 12 anni. Si evidenziano anche le sanzioni a carico dei datori di lavori cui spetta il controllo dell’effettiva adozione delle misure finalizzate alla tutela dei lavoratori, che vanno da Euro 220 ad Euro 2200, aumentati della metà se la mancata azione di prevenzione ha esposto al fumo passivo donne in evidente stato di gravidanza e bambini di età inferiore a 12 anni.

Come per le infrazioni al codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall’organo che ha elevato la sanzione. Nel caso di organi statali (polizia di Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della P.A.) il pagamento avviene in banca o in posta, tramite mod. F23 (codice tributo 131T) o direttamente alla tesoreria provinciale competente per territorio, o infine presso gli uffici postali tramite apposito bollettino di CCP. Nel caso invece di vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione delle ASL o altri organi non statali, le modalità di pagamento sono disciplinate dalle singole Regioni.