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le nuove norme “antifumo” Dal 10 gennaio scorso, come
noto, è operativa la legge contro il fumo passivo nei luoghi di svago e
di lavoro (Legge 16/01/2003 n. 3). Tale norma persegue l’obiettivo
della “massima estensione possibile” del divieto di fumare: il
divieto deve quindi intendersi di portata generale, diventando possibile
limitatamente alle sole eccezioni espressamente previste (in pratica,
oltre naturalmente che all’aperto, le abitazioni private e i locali
riservati ai fumatori, se esistenti e se dotati dei requisiti minimi
previsti dalla normativa). Il divieto di fumare non
trova applicazione solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in
quelli privati, siano essi aperti al
pubblico (per esempio un bar o un ristorante) o ad
utenti (per esempio uno studio professionale o un qualsiasi ufficio
aziendale), compresi gli spazi comuni chiusi condominiali come le scale
o l’ascensore. Per utenti si devono comunque
intendere anche gli stessi dipendenti, in quanto “utenti” dei locali
nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. I datori
di lavoro, quindi, dovranno mettere
in atto e far rispettare il divieto, nel loro stesso interesse onde
tutelarsi da eventuali rivalse da parte di chi potrebbe chiedere
risarcimenti per danni alla salute causati dal fumo. L’eventuale realizzazione
di aree per fumatori non
rappresenta un obbligo, bensì una possibilità,
riservata sia ai pubblici esercizi che ai luoghi di lavoro: i locali
dovranno però essere opportunamente
attrezzati in modo tale da risultare adeguati
agli standard tecnici previsti dal DPCM del 23/12/2003.
Per i gestori di esercizi
pubblici, gli obblighi che ricadono sui responsabili della struttura o
sui loro delegati sono: -
esporre
appositi cartelli contenenti la prescrizione di legge, le sanzioni
applicabili e i soggetti a cui spetta la vigilanza e l’accertamento
delle infrazioni; -
richiamare
formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare; -
segnalare il
comportamento ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la
contestazione della violazione e la conseguente redazione del verbale di
contravvenzione. Relativamente
ai cartelli (di seguito si
riporta il fac simile proposto dal Ministero della Salute per gli uffici pubblici), si
segnala che la legge non stabilisce una dimensione minima, precisando
solo che devono essere adeguatamente
visibili. Inoltre, se una struttura (pubblica o privata) vi sono più
locali, basta un cartello completo con tutte le indicazioni, ben in
vista all’ingresso, e negli altri locali semplici cartelli con
l’indicazione VIETATO FUMARE.
Di seguito invece il fac
simile predisposto dal Ministero per i locali
privati:
Si segnala che se nei
pubblici uffici è possibile che un responsabile della vigilanza sia
preposto all’accertamento alla contestazione dell’infrazione, nei
locali privati ciò non è possibile: tali attività, come la
verbalizzazione delle trasgressioni al divieto, sono compito di soggetti
pubblici ai quali l’infrazione è segnalata (Polizia amministrativa
locali, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio). Nei locali privati, infatti, i
soggetti cui spetta la vigilanza su rispetto del divieto si identificano
nei conduttori dei locali stessi (es. proprietari o gestori, direttori
di alberghi o ristoranti o esercizi commerciali) o nei collaboratori da
essi formalmente delegati. Le sanzioni previste sono quelle riportate nei cartelli: sanzione
amministrativa da Euro 27,50
ad Euro 275, raddoppiabile
qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente
stato di gravidanza o di lattanti e bambini fino a 12 anni. Si
evidenziano anche le sanzioni a carico dei datori di lavori cui spetta
il controllo dell’effettiva adozione delle misure finalizzate alla
tutela dei lavoratori, che vanno da Euro 220 ad Euro 2200, aumentati
della metà se la mancata azione di prevenzione ha esposto al fumo
passivo donne in evidente stato di gravidanza e bambini di età
inferiore a 12 anni. Come per le infrazioni al
codice della strada, le modalità di pagamento dipendono dall’organo
che ha elevato la sanzione. Nel caso di organi statali (polizia di
Stato, Carabinieri, Dirigenti o incaricati della P.A.) il pagamento
avviene in banca o in posta, tramite mod. F23 (codice tributo 131T) o
direttamente alla tesoreria provinciale competente per territorio, o
infine presso gli uffici postali tramite apposito bollettino di CCP. Nel
caso invece di vigili urbani, personale del Dipartimento di Prevenzione
delle ASL o altri organi non statali, le modalità di pagamento sono
disciplinate dalle singole Regioni. |