pubblicazione di ottobre 2009

INTRASTAT

Periodicità delle cessioni

  • Fino a 40.000 euro annuale
  • Compreso tra 40.000 e 250.000 euro trimestrale
  • Più di 250.000 euro mensile.

 

Nella ipotesi in cui l’ammontare delle cessioni superi durante l’anno:

  • i 250.000 euro: la periodicità da trimestrale diviene obbligatoriamente mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento
  • i 40.000 euro ovvero i 250.000 euro: la periodicità diviene obbligatoriamente trimestrale o mensile, a seconda dell’ammontare, a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento della soglia scelta in precedenza

 

La compilazione della parte statistica (colonne da 7 a 13) e' obbligatoria solo per coloro che sono tenuti alla compilazione dell'elenco con cadenza mensile

Periodicità degli acquisti

* Fino a 180.000 euro annuale
* Più di 180.000 euro mensile

E’ stata soppressa la periodicità trimestrale

 

La variazione della periodicità da annuale in mensile diventa obbligatoria qualora nel corso dell’anno l’ammontare degli acquisti superi la soglia di 180.000 euro.

Il nuovo termine decorrerà dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento del limite. Anche in questa ipotesi, contestualmente al primo elenco presentato per effetto della nuova periodicità, occorre presentarne un altro relativo agli acquisti effettuati nei mesi precedenti

 

La compilazione della parte statistica (colonne da 8 a 15) e' obbligatoria solo per coloro che sono tenuti alla compilazione dell'elenco con cadenza mensile

I termini per la presentazione degli elenchi sono così stabiliti:

  • Cadenza mensile - Entro il giorno 20 del mese successivo.
  • Cadenza trimestrale - Entro la fine del mese successivo alla fine del trimestre precedente.
  • Cadenza annuale - Entro la fine del mese successivo alla fine dell’anno precedente.

Nel caso di presentazione in via telematica queste scadenze sono prorogate di ulteriori cinque giorni lavorativi.

 

Gli importi vanno sempre arrotondati all'unita' di Euro nel seguente modo:
- per difetto se la frazione e' inferiore a 0.5 euro
- per eccesso se e' superiore o uguale a 0.5 euro