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LA DETASSAZIONE DAL REDDITO D’IMPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI
E ATTREZZATURE (C.D. AGEVOLAZIONE TREMONTI-TER)
Il
beneficio opera solo ai fini delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) e
non ai fini Irap. In pratica, l’agevolazione
permette di dedurre il valore di acquisizione di un cespite per una
volta e mezzo (per intero mediante il processo di ammortamento e per il
50% mediante la variazione in diminuzione nell’anno di acquisto). Possono fruire dell’agevolazione Tremonti-ter
tutti coloro che producono reddito di impresa, e in particolare: Ü
imprese
individuali; Ü
società
di persone; Ü
società
di capitali ed enti commerciali; Ü
consorzi
tra imprese; Ü
società
cooperative e di mutua assicurazione; Ü
enti non
commerciali (che producono reddito d’impresa); Ü
banche e
assicurazioni. La detassazione spetta anche agli imprenditori che
si trovano nel regime delle nuove attività produttive (c.d. neo-attività),
e nel regime dei contribuenti minimi. Sono, al contrario, esclusi: Ü
persone
fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art.32
del Tuir; Ü
enti non
commerciali non titolari di reddito di impresa; Ü
esercenti
arti e professioni. Investimenti
agevolabili e condizioni per fruire dell’agevolazione L’investimento deve essere effettuato in un bene
nuovo strumentale all’attività (sono esclusi i beni acquisiti per la
successiva rivendita) rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco
2007 (per una sua elencazione dettagliata si veda la precedente
circolare di luglio). Si tratta di una serie
di beni strumentali dai quali sono
esclusi
beni di particolare rilevanza quali immobili, autoveicoli, computers,
mobili e arredi.
Il beneficio viene
revocato nel caso in cui il contribuente ceda il bene agevolato o lo
destini a finalità estranee all’esercizio dell’attività
d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo
all’acquisto, ovvero nel caso di cessione del bene a soggetti con
stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico
europeo, indipendentemente da limiti temporali. L’acquisto
può avvenire: 4
direttamente; 4
mediante
contratto di leasing; 4
o essere
effettuato mediante un contratto di appalto. Può costituire “nuovo” investimento anche l’autoproduzione,
mediante l’utilizzo di beni usati, purché il valore del bene usato
non sia prevalente rispetto al valore complessivo. Ai fini dell’individuazione del
momento di rilevanza dell’investimento, contano la consegna del bene
(risultante da DDT o da verbale di consegna e collaudo) o
l’ultimazione dei lavori di realizzazione, senza la necessità che il
bene entri in funzione nel periodo agevolato. I contribuenti che
svolgono attività considerate a rischio di incidenti sul lavoro al fine
di beneficiare dell’incentivo in esame devono essere in possesso della
documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni sancite dal
D.Lgs. n.334/99. Quantificazione del valore fiscale
dell’investimento Il
costo dei beni agevolati comprende:
Gli
interessi passivi e le spese generali iscritti correttamente in bilancio
ad aumento del costo (principio contabile Oic n.16) rilevano nella
determinazione del valore fiscale agevolabile. Il
costo va, invece, assunto al netto di eventuali contributi conto
impianti ricevuti per l’acquisto. Per
gli investimenti realizzati mediante appalto concesso a terzi rilevano i
corrispettivi già liquidati alla data di consegna del bene. Per
le opere realizzate in economia si ricomprendono nel costo di
fabbricazione: 4
i
materiali e la mano d’opera diretta; 4
le spese
di progettazione; 4
i costi
per forniture esterne; 4
e una quota parte delle spese generali di fabbricazione se
l’attività di costruzione in economia non ha carattere occasionale,
secondo i criteri definiti dal principio contabile Oic n.16 (par.D.II.b). Le modalità
di effettiva fruizione del beneficio Gli investimenti
effettuati fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in
Unico 2010, mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre 2010
avranno effetto in Unico 2011
La variazione in diminuzione corrispondente alla
misura dell’agevolazione non prevede limiti quantitativi, sicché se
si genererà una perdita fiscale, la stessa sarà fruibile tramite le
ordinarie regole di utilizzo delle perdite formate in regime di impresa.
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