DAL 1° GENNAIO 2010 REGOLE PIÙ SEVERE PER CONTRASTARE LE COMPENSAZIONI CON CREDITI IVA INESISTENTI O NON SPETTANTI
pubblicazione di settembre 2009

  Con l’articolo 10 del D.L. n.78/09 (convertito nella L. n.102/09), vengono introdotte nuove misure che renderanno più complicato l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti Iva evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR).

In chiusura, il citato art.10 rinvia ad un decreto ministeriale il compito di innalzare il limite massimo per le compensazioni, attualmente fissato a €516.456. Con decorrenza 1° gennaio 2010, tale limite potrà essere incrementato fino ad arrivare ad €700.000.

In merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni – anche considerato che il citato decreto nulla di specifico dispone in proposito – è opportunamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate per precisare, con comunicato Stampa datato 2 luglio 2009, che le nuove regole si applicano (ad eccezione di una disposizione di cui diremo in seguito) con decorrenza 1° gennaio 2010.

Ciò significa che la compensazione dei crediti Iva trimestrali riferiti al 2009 (modelli TR presentati in tale anno) può ancora essere effettuata secondo le regole ad oggi note (e cioè utilizzo a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del trimestre di riferimento).

Le rilevanti novità, che condurranno ad una revisione dei comportamenti e delle procedure finora adottate dai contribuenti - possono essere così riassunte:

c      Dichiarazione preventiva: dal 2010, la compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un importo annuo superiore ad €10.000 sarà ammessa unicamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o della denuncia trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge.

ESEMPI

 

4         Credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva 2010 (anno 2009) presentata nel mese di marzo 2010: utilizzabile in compensazione dal 16 aprile 2010;

4         Credito risultante dal modello TR relativo al primo trimestre 2010 presentato nel mese di aprile 2010: utilizzabile dal 16 maggio 2010.

c      Dichiarazioni con obbligo di apposizione del visto di conformità: dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva (annuali o trimestrali) per oltre €15.000 annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione sulla dichiarazione del “visto di conformità”. Questo strumento previsto dall’art.2, co.2, del D.M. n.164/99, che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato tra gli altri da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc.;
in alternativa, se presente, può rilasciare il visto il soggetto incaricato del controllo contabile (revisore). Il visto non è richiesto, invece, per le richieste di rimborso dei crediti.

c      Anticipazione della dichiarazione Iva presentata in forma autonoma ed esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva: per accelerare i tempi di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, è prevista la possibilità di “anticipare” la presentazione della dichiarazione “sganciandola” dalla dichiarazione unificata. Se la presentazione della dichiarazione annuale avviene entro il mese di febbraio,
il contribuente sarà esonerato dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (in proposito, il limite di volume d’affari entro il quale le persone fisiche sono esonerate dall’obbligo di presentare la Comunicazione passa – a seguito di arrotondamento per difetto - dai 50 milioni delle vecchie lire a €25.000).

c      Cambiano le modalità per la richiesta a rimborso del credito annuale Iva: vengono rimandate ad un Provvedimento direttoriale di futura emanazione le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi. Con tutta probabilità (lo si desume dal contenuto della relazione accompagnatoria al D.L. n.78/09), verrà soppresso il modello VR in favore della presentazione della dichiarazione annuale Iva come unica sede per la richiesta del rimborso.

c      Procedure di compensazione: viene previsto, per coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a €10.000, l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Sarà un Provvedimento direttoriale da emanare entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.78/09 a fissare le relative modalità tecniche.

c      Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti: dopo la stretta operata prima con il D.L. n.185/08 (sanzione dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato) e poi con il D.L. n.5/09 (sanzione stabilita al 200% per utilizzi indebiti superiori ad €50.000 annui), l’art.10 del D.L. n.78/09 stabilisce anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni. Questa disposizione trova già applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge. Si propone di seguito, in ragione delle diverse modifiche succedutesi in breve tempo, una rappresentazione schematica delle sanzioni applicabili ai casi di compensazioni di crediti inesistenti e non spettanti.

 

violazione

In vigore fino al 28.11.08

In vigore dal 29.11.08 fino al 10.02.09

(D.L. 185/08)

In vigore dal 11.02.09 fino al 30.06.09 (D.L. 5/09)

In vigore dal 01.07.09

(D.L. 78/09)

Compensazione di crediti non spettanti

Sanzione del 30% non definibile

Sanzione del 30% non definibile

Sanzione del 30% non definibile

 

Compensazione di crediti inesistenti

Sanzione del 30% non definibile

Sanzione dal 100% al 200%

Sanzione dal 100% al 200%

Esclusa definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 D.Lgs. 472/97

Compensazione di crediti inesistenti per importo superiore a €50.000 nell’anno solare

Sanzione del 30% non definibile

Sanzione dal 100% al 200%

Sanzione del 200%