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DAL 1° GENNAIO 2010 REGOLE PIÙ SEVERE PER CONTRASTARE LE
COMPENSAZIONI CON CREDITI IVA INESISTENTI O NON SPETTANTI
In merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni – anche
considerato che il citato decreto nulla di specifico dispone in
proposito – è opportunamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate
per precisare, con comunicato Stampa datato 2 luglio 2009, che le
nuove regole si applicano (ad eccezione di una disposizione di cui
diremo in seguito) con decorrenza 1° gennaio 2010. Ciò significa che la compensazione dei crediti Iva trimestrali riferiti
al 2009 (modelli TR presentati in tale anno) può ancora essere
effettuata secondo le regole ad oggi note (e cioè utilizzo a partire
dal primo giorno del mese successivo a quello del trimestre di
riferimento). Le rilevanti novità, che condurranno ad una revisione dei comportamenti
e delle procedure finora adottate dai contribuenti - possono essere così
riassunte: c
Dichiarazione preventiva:
dal 2010, la compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un
importo annuo superiore ad €10.000 sarà ammessa unicamente a partire
dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale o della denuncia trimestrale (modello TR) dalla
quale il credito emerge.
c
Dichiarazioni
con obbligo di apposizione del visto di conformità:
dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
crediti Iva (annuali o trimestrali) per oltre €15.000 annui hanno
l’obbligo di richiedere l’apposizione sulla dichiarazione del
“visto di conformità”. Questo strumento previsto dall’art.2, co.2,
del D.M. n.164/99, che consiste in una verifica di regolarità formale
delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato tra gli altri da dottori
commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli
esperti delle CCIAA, ecc.; il contribuente sarà esonerato dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva (in proposito, il limite di volume d’affari entro il quale le persone fisiche sono esonerate dall’obbligo di presentare la Comunicazione passa – a seguito di arrotondamento per difetto - dai 50 milioni delle vecchie lire a €25.000). c Cambiano le modalità per la richiesta a rimborso del credito annuale Iva: vengono rimandate ad un Provvedimento direttoriale di futura emanazione le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi. Con tutta probabilità (lo si desume dal contenuto della relazione accompagnatoria al D.L. n.78/09), verrà soppresso il modello VR in favore della presentazione della dichiarazione annuale Iva come unica sede per la richiesta del rimborso. c Procedure di compensazione: viene previsto, per coloro che intendono compensare crediti annuali o infrannuali per importi superiori a €10.000, l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Sarà un Provvedimento direttoriale da emanare entro 60 gg. dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.78/09 a fissare le relative modalità tecniche. c Inasprimento delle sanzioni per compensazione di crediti inesistenti: dopo la stretta operata prima con il D.L. n.185/08 (sanzione dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato) e poi con il D.L. n.5/09 (sanzione stabilita al 200% per utilizzi indebiti superiori ad €50.000 annui), l’art.10 del D.L. n.78/09 stabilisce anche che tali sanzioni non possono godere della definizione agevolata di cui agli artt.16 e 17 del D.Lgs. n.472/97, consistente nella riduzione ad un quarto delle sanzioni. Questa disposizione trova già applicazione in relazione alle violazioni commesse a partire dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto legge. Si propone di seguito, in ragione delle diverse modifiche succedutesi in breve tempo, una rappresentazione schematica delle sanzioni applicabili ai casi di compensazioni di crediti inesistenti e non spettanti.
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