PROCEDURE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DAL 2010
pubblicazione di ottobre 2009

Lo studio intende avvertire la propria clientela che, dal prossimo anno, la compensazione dei crediti Iva potrà avvenire solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di alcuni adempimenti introdotti dal Legislatore al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.

Le novità sostanziali sono così riassumibili:

termine iniziale per la compensazione

 

la compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a €10.000 annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (il modello potrà essere trasmesso in forma autonoma e non unificata a partire dal 01.02.10) o della istanza periodica;

     

canale telematico da utilizzare per la compensazione

 

il credito Iva di importo superiore a €10.000 annui potrà essere compensato, su modello F24 telematico, utilizzando uno specifico "canale" che dovrà essere predisposto dall’Agenzia;

     

certificazione della esistenza formale del credito Iva annuale

 

per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a €15.000 annui è necessario che sulla dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente):

40 il visto di conformità;

41 la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti l’effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità.

 

Pertanto, è possibile individuare tre differenti situazioni che si possono presentare, in relazione all’ammontare annuo di credito Iva utilizzato in compensazione:

  • totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo non superiore a €10.000: nessuna novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle formalità;

  • totale compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo superiore a €10.000 ma non a €15.000: la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione o istanza, pur senza ulteriori adempimenti;

  • compensazioni di credito Iva annuale di importo annuo superiore a €15.000: la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione ed a condizione che nel modello si apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono i responsabili fiscali dei CAF, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle camere di commercio.

Gli stessi soggetti, prima dell’apposizione del visto, debbono verificare l’esistenza di taluni requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa e rendere edotta la DRE competente.

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, il soggetto che appone il visto di conformità deve:

  • non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per reati finanziari;

  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

  • essere in regola con la normativa antimafia (quindi, non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.15, co.1, della L. n.55/90, come sostituito dall'art.1 della L. n.16/92);

  • non avere subito provvedimenti di sospensione dall’ordine di appartenenza.

Dal punto di vista oggettivo, inoltre, lo stesso soggetto:

  • deve avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a €1.032.913,80, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata;

  • deve avere predisposto la dichiarazione Iva e tenuto le relative scritture contabili.
    Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute:

  • direttamente dallo stesso contribuente, oppure

  • da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale,

a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista che rilascia il visto.

Quanto sopra, trova corrispondenza nel contenuto della comunicazione preventiva che, chi intende rilasciare il visto di conformità, deve inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per domicilio.

Nel caso delle associazioni professionali:

  • nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte;

  • la polizza assicurativa potrà essere stipulata sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a garanzia dell'attività svolta dal singolo professionista.

L’invio della comunicazione, previo riscontro della sussistenza di tutti i necessari elementi, dovrà avvenire per tempo e, comunque, prima della materiale apposizione del visto di conformità; appare allora consigliabile provvedere con largo anticipo, al fine di evitare che eventuali preclusioni eventualmente riscontrate dalla DRE giungano, inaspettate, in prossimità del rilascio del visto.

Appare tuttavia evidente quanto segue:

  • i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni aggiuntive e nuove responsabilità;

  • i soggetti che maturassero crediti Iva di poco superiori ai €15.000 non avranno convenienza ad utilizzarli in compensazione oltre tale limite, potendo rinviare la quota eccedente a riporto;

  • i soggetti che maturassero crediti Iva di importo rilevante, dovranno tenere in considerazione che gli stessi non potranno essere utilizzati in compensazione sino al 16 marzo 2010, con la conseguente necessità di procurarsi la necessaria provvista finanziaria;

  • gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti, dovranno predisporre al più presto la chiusura annuale dell’Iva, al fine di consentire allo studio la predisposizione definitiva della dichiarazione e l’invio tempestivo della stessa.