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PROCEDURE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DAL
2010
pubblicazione di ottobre 2009
Lo studio intende
avvertire la propria clientela che, dal prossimo anno, la compensazione
dei crediti Iva potrà avvenire solo ed esclusivamente previo
soddisfacimento di alcuni adempimenti introdotti dal Legislatore al fine
di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni.
Le novità sostanziali sono così riassumibili:
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termine iniziale per la compensazione |
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la compensazione del credito Iva, annuale o
trimestrale, di importo superiore a €10.000 annui, può avvenire
solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale Iva (il modello potrà
essere trasmesso in forma autonoma e non unificata a partire dal
01.02.10) o della istanza periodica; |
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canale telematico da utilizzare per la
compensazione |
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il credito Iva di importo superiore a €10.000
annui potrà essere compensato, su modello F24 telematico,
utilizzando uno specifico "canale" che dovrà essere
predisposto dall’Agenzia; |
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certificazione della esistenza formale del
credito Iva annuale |
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per effettuare compensazioni di credito Iva per
importi superiori a €15.000 annui è necessario che sulla
dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente):
40 il
visto di conformità;
41 la
sottoscrizione del revisore contabile (per le società di
capitali che ne sono dotate) che attesti l’effettuazione
di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di
conformità.
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Pertanto, è possibile individuare tre differenti
situazioni che si possono presentare, in relazione all’ammontare annuo
di credito Iva utilizzato in compensazione:
-
totale compensazioni di credito Iva annuale o
infrannuale di importo annuo non superiore a €10.000: nessuna
novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle
formalità;
-
totale compensazioni di credito Iva annuale o
infrannuale di importo annuo superiore a €10.000 ma non a €15.000:
la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione della
dichiarazione o istanza, pur senza ulteriori adempimenti;
-
compensazioni di credito Iva annuale di
importo annuo superiore a €15.000: la compensazione può
avvenire solo dopo la presentazione della dichiarazione ed a
condizione che nel modello si apposto il visto di conformità o
la sottoscrizione del revisore contabile.
I soggetti abilitati al rilascio del visto di
conformità sono i responsabili fiscali dei CAF, i dottori
commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e gli
iscritti ai ruoli dei periti ed esperti tributari tenuti dalle camere di
commercio.
Gli stessi soggetti, prima dell’apposizione del
visto, debbono verificare l’esistenza di taluni requisiti soggettivi
ed oggettivi richiesti dalla normativa e rendere edotta la DRE
competente.
Dal punto di vista dei requisiti soggettivi,
il soggetto che appone il visto di conformità deve:
-
non aver riportato condanne, anche non
definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art.444 del codice di
procedura penale per reati finanziari;
-
non aver procedimenti penali pendenti nella
fase del giudizio per reati finanziari;
-
non aver commesso violazioni gravi e ripetute,
per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
-
essere in regola con la normativa antimafia
(quindi, non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.15,
co.1, della L. n.55/90, come sostituito dall'art.1 della L. n.16/92);
-
non avere subito provvedimenti di sospensione
dall’ordine di appartenenza.
Dal punto di vista oggettivo, inoltre, lo
stesso soggetto:
-
deve avere stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato
al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti
di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni
tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a €1.032.913,80,
al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attività prestata;
-
deve avere predisposto la dichiarazione Iva e
tenuto le relative scritture contabili.
Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte
e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e
tenute:
-
direttamente dallo stesso contribuente,
oppure
-
da una società di servizi di cui uno o più
professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale
sociale,
a condizione che tali attività siano effettuate
sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso
professionista che rilascia il visto.
Quanto sopra, trova corrispondenza nel contenuto
della comunicazione preventiva che, chi intende rilasciare il visto di
conformità, deve inviare alla Direzione Regionale delle Entrate
competente per domicilio.
Nel caso delle associazioni professionali:
-
nella comunicazione dovranno essere indicati,
oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli
dell'associazione di cui il medesimo fa parte;
-
la polizza assicurativa potrà essere stipulata
sia dal professionista sia dall'Associazione professionale a
garanzia dell'attività svolta dal singolo professionista.
L’invio della comunicazione, previo riscontro della
sussistenza di tutti i necessari elementi, dovrà avvenire per tempo e,
comunque, prima della materiale apposizione del visto di conformità;
appare allora consigliabile provvedere con largo anticipo, al fine di
evitare che eventuali preclusioni eventualmente riscontrate dalla DRE
giungano, inaspettate, in prossimità del rilascio del visto.
Appare tuttavia evidente quanto segue:
-
i nuovi adempimenti comporteranno prestazioni
aggiuntive e nuove responsabilità;
-
i soggetti che maturassero crediti Iva di poco
superiori ai €15.000 non avranno convenienza ad utilizzarli in
compensazione oltre tale limite, potendo rinviare la quota
eccedente a riporto;
-
i soggetti che maturassero crediti Iva di
importo rilevante, dovranno tenere in considerazione che gli
stessi non potranno essere utilizzati in compensazione sino al 16
marzo 2010, con la conseguente necessità di procurarsi la
necessaria provvista finanziaria;
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gli stessi soggetti con crediti Iva rilevanti,
dovranno predisporre al più presto la chiusura annuale dell’Iva,
al fine di consentire allo studio la predisposizione definitiva
della dichiarazione e l’invio tempestivo della stessa.
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