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1° SETTEMBRE 2008 DETRAZIONE TOTALE A partire dal 1º
settembre 2008, imprese e professionisti potranno detrarre
interamente l’Iva sulle spese sostenute in relazione a servizi
alberghieri e di ristorazione beneficiate dai propri titolari,
dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e da tutti coloro che
intrattengono rapporti con essi. Ciò per effetto della modifica
apportata alla lett.f) dell’art.19-bis1
del DPR n.633/72 da parte della legge di conversione al D.L. n.112/08. Tali spese, peraltro,
non devono assumere la qualifica di spese di rappresentanza, in quanto
per esse è prevista una specifica disposizione (lett.h) dell’art.19-bis1), ad oggi non modificata, che ne prevede ancora l’indetraibilità
totale (fanno eccezione le spese di rappresentanza di modesto importo
per le quali è prevista comunque la detrazione integrale). L’integrale
detrazione dell’Iva potrà essere fruita a condizione che la spesa
relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e
bevande sia inerente all’attività svolta dall’impresa o dal
professionista. Tale valutazione, che non sempre appare agevole vista la
natura, spesso privata, di tali spese, potrà essere facilitata
dall’indicazione nel documento dei soggetti che hanno beneficiato
della prestazione di vitto e/o alloggio e delle motivazioni della
fruizione. Occorre segnalare,
infine, che il vantaggio riconosciuto ai fini Iva risulta compensato da
una limitazione alla deducibilità di tali spese. Tuttavia, tali
restrizioni ai fini delle imposte dirette e Irap avranno decorrenza (in
base al co.28-quinquies, art.83
del D.L. n.112/08) a partire dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2009.
Riassumendo di seguito in breve le modifiche riguardanti il comparto
delle imposte dirette, se ne rimanda l’esame dettagliato a una
successiva informativa. Imposte dirette e Irap: solo dal 2009 scatta la deducibilità
limitata al 75%
Per il periodo che va
dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2008, quindi, le novità in merito
alle spese relative a servizi di vitto e alloggio riguardano unicamente
il comparto dell’Iva. Si propongono, di
seguito, in forma di rappresentazione schematica, alcune indicazioni
operative riguardanti l’ambito di applicazione della nuova
disposizione e le modalità di certificazione e registrazione dei
documenti di spesa necessari al riconoscimento della detrazione Iva In considerazione
delle complicazioni di tipo amministrativo che tale novità comporta
(gestione del documento fattura rispetto ai più agevoli strumenti di
certificazione rappresentati da scontrini e ricevute fiscali), molte
aziende dovranno confrontare i vantaggi di natura finanziaria che
derivano dall'intervenuta detrazione dell’Iva rispetto ai maggiori
costi organizzativi necessari alla gestione della “nuova”
documentazione. Sarà consigliabile per molte aziende fissare un tetto
massimo di spesa singola, oltre il quale risulterà conveniente la
detrazione dell’Iva rispetto ai costi di gestione del documento
fattura. Anche in questo caso, tuttavia, i problemi non sono finiti:
infatti, non è ancora stato chiarito se l’Iva volontariamente non
detratta sulla spesa di vitto e alloggio (perché reputato non
conveniente) possa essere portata in deduzione quale costo ai fini delle
imposte sul reddito. Si auspica che su tale punto intervenga in tempi
brevi l’Agenzia delle Entrate.
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