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LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI DAL 2008 In
particolare quest’anno occorre prestare attenzione alla disciplina
relativa ai beni gratuitamente devolvibili (comunemente definiti
”omaggi”), ossia beni che non rientrano nell’attività propria
dell’impresa e che l’azienda acquista affinché siano donati. Dirette La
Finanziaria 2008 ha riscritto la disciplina relativa alle spese di
rappresentanza, le quali se congrue ed inerenti saranno interamente
deducibili; le regole per definire “congruità ed inerenza” sono
rinviate ad un decreto che ad oggi è in corso di emanazione (e sarà
oggetto di prossima comunicazione). Per
gli omaggi invece non occorre attendere i chiarimenti del decreto in
quanto le regole sono già presenti: il costo
dei beni gratuitamente devolvibili è interamente deducibile se inferiore ad € 50 (in luogo del precedente limite di € 25,82). Nulla
è invece cambiato in tema di Iva:
l’imposta pagata per l’acquisto degli omaggi è detraibile se
l’imponibile unitario è inferiore
ad € 25,85. Occorre
prestare particolare attenzione a tale diverso limite, in quanto l’Iva
indetraibile deve essere sommata al costo del bene e potrebbe far
superare il limite di € 50. Se tale limite viene superato risulta
pregiudicata la deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto del
bene. ESEMPIO:
Si pensi ad un bene di costo € 42 + Iva 20% (€ 8,4): poiché
l’imponibile è superiore ad € 25,82 l’imposta è indetraibile e
quindi deve essere sommata al costo. A questo punto il costo complessivo
del bene (€ 50,40) risulta superiore al limite di € 50 e quindi non
potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile. Per
verificare il limite di costo deducibile occorre pertanto tenere in
considerazione l’effetto dell’Iva indetraibile. Affinché sia
garantita la deducibilità integrale del costo occorre pertanto che
l’imponibile non superi i seguenti limiti:
Ovviamente,
come in precedenza affermato, per poter recuperare l’Iva è necessario
che l’imponibile del bene sia inferiore o uguale ad € 25,82. Relativamente
agli omaggi occorre ricordare che la deducibilità dell’Iva resta
consentita anche nel caso di acquisto di alimenti e bevande, purché di
costo unitario inferiore a Euro 25,82. Qualora
l’omaggio sia costituito da un insieme di beni costituenti un’unica
confezione regalo (si pensi al caso diffuso di cesto natalizio), per la
verifica della deducibilità del costo e per la detraibilità dell’Iva
si deve considerare il costo unitario nel suo complesso, anziché quello
dei singoli componenti. La disciplina
riguardante i professionisti non ha subito modifiche: ·
l’Iva
è detraibile se l’imponibile è inferiore o uguale ad € 25,82 (come
per le imprese);
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