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LA
CORRETTA GESTIONE DELLE PERDITE
SU CREDITI La rilevazione delle
cosiddette “perdite su crediti” evidenzia alcune questioni di
carattere fiscale non di facile soluzione, in merito alla possibilità
di dedurre il relativo costo e almeno recuperare le imposte sul suddetto
onere. In questo breve
contributo abbiamo l’obiettivo di schematizzare gli aspetti essenziali
da tenere presente segnalando, peraltro, che per un esame più
approfondito delle singole situazioni, lo Studio resta a completa
disposizione previo appuntamento telefonico. La norma fiscale
richiede, per evidenti motivi di cautela dell’erario, la ricorrenza di
elementi certi (nell’esistenza) e precisi (nell’ammontare) della
perdita su crediti per poter dedurre il relativo costo. Le perdite su
crediti sono deducibili solo quando sono definitive, escludendo,
pertanto, ogni rilevanza all’elemento valutativo e presuntivo. Deve ritenersi non
ammesso, al fine di dedurre il relativo costo, il comportamento omissivo
(remissivo o liberale) del creditore che, non attivandosi in nessun modo
per il recupero della somma spettante, preferisca sostituire al mancato
incasso, il risparmio fiscale che ottiene dall’imputazione a conto
economico del costo. In pratica la
remissione del debito va giustificata da valide ragioni economiche
dell’impresa. Stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo
di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il sospetto di un
accomodamento “extra” tra
creditore e debitore, dopo avere tenuto in considerazione il beneficio
fiscale conseguente alla deducibilità del costo. Sul punto è opportuno
citare il contenuto della circolare n.1/98 del Comando Generale della
Guardia di Finanza, che detta le istruzioni per le verifiche: “Nel
caso in cui la perdita venga contabilizzata per inesigibilità, i
verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle
condizioni previste, cioè se la perdita risulta da elementi certi e
precisi (acquisendo ad esempio la copia della documentazione da cui
risulta l’avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta quindi di
una valutazione di fatto, che deve riscontrare l’esistenza attuale di
una causa di inesigibilità”. Nel caso di
“stralcio” di crediti inesigibili è quindi necessario tenere una
condotta estremamente prudente che non può prescindere dal valutare le
seguenti circostanze: ·
conservazione
della documentazione comprovante la spedizione di solleciti ed
intimazioni di pagamento tramite raccomandata ed il carteggio con il
legale cui si è dato mandato per il recupero del credito; ·
conservazione
della documentazione comprovante l’esito negativo delle procedure di
recupero, come, ad esempio, le raccomandate tornate al mittente per
l’irreperibilità del destinatario, la circostanza che il debitore sia
pluriprotestato, l’esito negativo di eventuali procedure esecutive in
caso di debitore nullatenente, il consiglio (documentato)
dell’avvocato che scoraggia ad intraprendere eventuali azioni, in
rapporto al costo delle stesse rispetto agli incerti esiti. In alcuni specifici
casi l’Amministrazione finanziaria ammette, comunque, la possibilità
di rilevare la perdita su crediti di modesto importo senza particolari
formalismi. Sul punto ricordiamo come la risoluzione n.9/124 del
06.08.1976, abbia chiarito che “ per i crediti commerciali di
modesto importo, e che siano tali anche in relazione all’entità del
portafoglio, …. per la deduzione…delle perdite… nel periodo in cui
si verificano…possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove
formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può
consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che
comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”. La
valutazione dovrà essere effettuata ovviamente caso per caso, avendo
riguardo non solo all’ammontare del credito, ma anche alla specifica
situazione del creditore. Quando il debitore è
assoggettato a una delle procedure concorsuali previste dalla Legge
(fallimento o similari) si realizza una presunzione di sussistenza delle
condizioni di certezza e precisione della perdita del credito. Di qui la conseguente
apertura alla deducibilità del costo. Al
fine dell’individuazione del momento in cui si considera perso il
credito la norma prevede che “il debitore si considera assoggettato
a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi”. Quindi
il creditore, all’atto dell’apertura del procedimento, può
legittimamente dedurre fiscalmente l’intera perdita su crediti
(previo, ovviamente, l’utilizzo del fondo eventualmente accantonato),
senza dover attendere la chiusura della procedura.
Il credito può anche
essere e questo accade piuttosto spesso nella pratica quotidiana. La
cessione può avvenire con la formula del “pro soluto” o del “pro
solvendo”: ·
pro soluto -
il cedente garantisce al cessionario la sola esistenza del credito. Il
cedente, quindi, non assume la garanzia della solvenza del debitore
ceduto e il cessionario assume il rischio connesso con l’insolvenza
del debitore ceduto. ·
pro solvendo
– il cedente garantisce oltre all’esistenza del credito anche la
solvibilità del debitore. Il problema, riguardo
al trattamento fiscale delle perdite su crediti conseguenti alla
cessione, è se nella soluzione del “pro soluto”, visto che si
configurano la certezza e la precisione della perdita alla luce della
definitività della cessione, si possano sempre dedurre i relativi
costi. Questa soluzione, che
è logica, è stata messa in forte discussione in questi ultimi anni da
una consolidata corrente di pensiero della giurisprudenza e del fisco,
che ritiene, invece, che le condizioni di certezza e precisione della
perdita del credito debbano necessariamente configurarsi a monte, prima
della cessione, e quindi si debbano riferire alla condizione del credito
ceduto e non agli effetti del negozio giuridico di cessione. La situazione,
evidentemente, è oggi di particolare attualità se è vero che lo
scorso 5 novembre 2008 è stata presentata un’interrogazione
parlamentare (n.5-00570 dai deputati Occhiuto e Galletti) proprio al
fine di chiarire il problema. La risposta è stata, ancora una volta,
nel senso di condizionare la deducibilità della stessa alla circostanza
che il contribuente possa dimostrare la sussistenza, a monte, degli
elementi di certezza e precisione delle perdita su crediti. Questa
posizione può certamente essere contestata sulla base di complesse
riflessioni tecniche che per brevità qui non riportiamo.
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