CONFERMATA LA DEDUCIBILITÀ PER SCHEDE PREPAGATE
E RICARICHE DEI TELEFONI CELLULARI
pubblicazione di ottobre 2008

Con la circolare n.47/E del 18 giugno 2008 l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle novità introdotte dalla Finanziaria 2007, ha definitivamente confermato la possibilità per professionisti (e imprese) di dedurre – nella misura attuale pari all’80% - le spese per l’acquisto di traffico telefonico prepagato mediante ricarica presso i rivenditori autorizzati e/o acquisto di apposita scheda definita, appunto, “prepagata”.

Non essendosi l’amministrazione finanziaria mai pronunciata in modo esplicito, non era chiaro in passato se fosse indispensabile, ai fini della deduzione dei costi da parte dell’impresa o del professionista, la sottoscrizione di un contratto di abbonamento che comportasse il pagamento della tassa di concessione governativa. Tuttavia, già in presenza della vecchia disciplina, con la risoluzione n.907/34177 del 2004, la Direzione Regionale del Veneto aveva ammesso la deducibilità delle spese relative alle cosiddette schede prepagate, a condizione che il costo fosse adeguatamente documentato.

È con la Finanziaria 2007 (art.1 co.402 della L. n.296/06) che, ai fini della deduzione dei costi della telefonia, si fa riferimento alle “spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del co.1 dell’art.1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259”.

Con la recente interpretazione ministeriale viene quindi affermato che, stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate, trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici. Detta deducibilità, tuttavia, è consentita al verificarsi di due condizioni:

-       l’inerenza dei costi all’attività professionale o artistica svolta;

la tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate): in questo senso si ritengono sufficienti la ricevuta del bancomat o quella dell’home banking, nonché il documento rilasciato dal rivenditore ai fini Iva.