|
|
|
CONFERMATA LA DEDUCIBILITÀ PER SCHEDE PREPAGATE Con la circolare n.47/E
del 18 giugno 2008 l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta delle novità
introdotte dalla Finanziaria 2007, ha definitivamente confermato la
possibilità per professionisti (e imprese) di dedurre – nella misura
attuale pari all’80% - le spese per l’acquisto di traffico
telefonico prepagato mediante ricarica presso i rivenditori
autorizzati e/o acquisto di apposita scheda definita, appunto, “prepagata”.
Non essendosi
l’amministrazione finanziaria mai pronunciata in modo esplicito, non
era chiaro in passato se fosse indispensabile, ai fini della deduzione
dei costi da parte dell’impresa o del professionista, la
sottoscrizione di un contratto di abbonamento che comportasse il
pagamento della tassa di concessione governativa. Tuttavia, già in
presenza della vecchia disciplina, con la risoluzione n.907/34177 del
2004, la Direzione Regionale del Veneto aveva ammesso la deducibilità
delle spese relative alle cosiddette schede prepagate, a condizione che
il costo fosse adeguatamente documentato. È con la
Finanziaria 2007 (art.1 co.402 della L. n.296/06) che, ai fini della
deduzione dei costi della telefonia, si fa riferimento alle “spese
di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del co.1 dell’art.1 del codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259”. Con la recente
interpretazione ministeriale viene quindi affermato che, stante il
tenore della norma, devono essere ricondotte nell’ambito delle spese
deducibili anche quelle sostenute per l’acquisto delle ricariche
telefoniche ovvero delle schede prepagate, trattandosi di costi relativi
all’impiego dei servizi telefonici. Detta deducibilità, tuttavia, è
consentita al verificarsi di due condizioni: -
l’inerenza
dei costi all’attività professionale o artistica svolta; |