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NUOVI CHIARIMENTI IN TEMA DI SPESE DI RAPPRESENTANZA Le precisazioni hanno
interessato i seguenti aspetti:
Nel
proposito di fornire una definizione generale di “spese di
rappresentanza”, l’Agenzia delle Entrate individua alcune
caratteristiche essenziali che debbono essere necessariamente presenti
ai fini della qualificazione delle predette spese e che si riportano
nella seguente rappresentazione schematica.
Con riferimento alle
finalità di pubbliche relazioni, quindi, rientrano in tale ambito anche
le spese sostenute a favore di rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni, degli enti locali, o a favore di altri soggetti con i
quali vi sia interesse a mantenere una colleganza di tipo istituzionale,
come i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, sindacali,
ecc.. Al contrario, non
rientrano tra le spese di rappresentanza quelle che si sostanziano in
eventi aziendali a cui partecipano esclusivamente i dipendenti
dell’impresa. Come è noto, il co.1 dell’art.1
del decreto 19.11.08 reca un’elencazione di ipotesi che costituiscono
di regola “spese di rappresentanza”, per le quali, quindi, il
requisito di inerenza dovrebbe ritenersi senz’altro verificato. Sul
punto l’Agenzia delle Entrate, pur non riconoscendo l’assolutezza
Si tratta delle ipotesi
previste dal co.5 art.1 del citato decreto 19.11.08 e, in particolare,
delle “spese di viaggio, vitto e
alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasioni
di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i
beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a
sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa”. Tali spese “non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette
ai limiti previsti dal presente decreto”. Nel merito le Entrate
hanno fornito i seguenti chiarimenti: Ü
vanno esclusi dal novero dei clienti quei soggetti, quali
i fornitori o i giornalisti, che non potrebbero avere un interesse
commerciale ai prodotti dell’impresa. Fra i soggetti diversi dai
clienti la circolare include anche gli agenti dell’impresa, con la
conseguenza che le spese di ospitalità a loro favore dovrebbero essere
considerate, tipicamente, come spese di rappresentanza e, quindi,
soggette ai limiti di deducibilità previsti per le spese di
rappresentanza; Ü
in caso di spese sostenute indistintamente a favore sia
dei clienti che di altri soggetti (autorità, personalità, fornitori,
ecc), in occasione di mostre o fiere, di feste, ricevimenti e simili
eventi, tutta la spesa si ritiene di “rappresentanza” e, quindi, che
sconta i limiti di deducibilità previsti dal citato decreto; Ü
per i soggetti organizzatori di mostre, fiere, eventi,
ecc. si ritiene possibile dedurre integralmente le relative spese ai
sensi dell’art.109 del Tuir, in quanto spese correlate ai ricavi della
manifestazione, sempre che si tratti delle spese sostenute in via
definitiva dalle società organizzatrici. Diverso è il caso in cui le
spese siano invece sostenute dalle società espositrici, in quanto ad
esse “ribaltate” dalle società organizzatrici dell’evento; in tal
caso, infatti, in capo alla società espositrice la stretta correlazione
tra costo sostenuto e ricavi conseguiti verrebbe sicuramente meno, con
la conseguenza che le stesse verrebbero qualificate alla stregua delle
spese di rappresentanza. Un altro aspetto è
quello relativo agli obblighi documentali che il soggetto che sostiene
la spesa deve osservare ai fini del riconoscimento della deduzione, sia
essa totale o parziale. Per le ipotesi di
integrale deducibilità, il co.5 del decreto 19.11.08 dispone la tenuta
di apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità
dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della
manifestazione e la natura dei costi sostenuti. La circolare, da un
canto, interpreta rigidamente la disposizione ritenendo che:
Per la rendicontazione delle
spese di rappresentanza, invece, il co.6 del decreto prevede oneri meno
stringenti; in proposito, la circolare chiarisce che:
Limiti
alla deducibilità La nuova disciplina
delle spese di rappresentanza dispone che la deduzione delle spese dal
reddito d’impresa è consentita entro limiti quantitativi riferiti ai
ricavi e ai proventi della gestione caratteristica dell’impresa; entro
tali limiti, infatti, le spese di rappresentanza si possono considerare
“congrue” (c.d. plafond di deducibilità). La circolare in
proposito chiarisce che il plafond
può essere utilizzato solo nel periodo d’imposta nel quale le spese
sono sostenute: quindi, se l’importo delle spese sostenute in un dato
periodo d’imposta è inferiore al limite di congruità, l’importo
non utilizzato del plafond
disponibile non può essere utilizzato ai fini della deducibilità delle
spese sostenute nei periodi d’imposta successivi. Questo principio è
derogato per le imprese di nuova costituzione (c.d.
start up). Per queste,
Spese
di vitto e alloggio e di rappresentanza Secondo l’art.109, co.5,
del Tuir “le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande,
diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95, sono deducibili
nella misura del 75 per cento”. Tali
spese, comunemente definite di “vitto e alloggio” possono, in alcuni
casi, rientrare nella nozione di spese di rappresentanza e, quindi,
essere soggette alle limitazioni imposte dal decreto 19.11.08.
L’importo così
ridotto può essere dedotto nei limiti stabiliti dalla normativa sulle
spese di rappresentanza a norma dell’art.1, co.2, del citato decreto. Di conseguenza:
Viene,
infine, precisato che per le spese di cui al co.5 del decreto (quelle
per “ospitalità clienti”), laddove relative a spese alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande (vitto e alloggio), per esse vale
unicamente la limitazione del 75% in quanto, non essendo di
rappresentanza non valgono per esse le limitazioni alla deducibilità
previste dal decreto 19.11.08. Per chiarire il concetto
si riporta un esempio tratto dalla C.M. n.34/E/09.
Indetraibilità
dell’Iva La nuova disciplina
delle spese di rappresentanza introdotta ai fini delle imposte sul
reddito esplica i suoi effetti anche sotto il profilo Iva, e ciò in
considerazione di due elementi: 1.
ai fini Iva vige il generale principio di indetraibilità
delle spese di rappresentanza, con l’unica eccezione dei beni (e non
anche dei servizi) di valore inferiore a €25,82; 2.
la normativa Iva individua le spese di rappresentanza “come
definite ai fini delle imposte sul reddito”. Considerando che la
nuova disciplina ai fini redditi ha effetto dal 1° gennaio 2008, può
essere accaduto che molti contribuenti, in considerazione della tardiva
emanazione del decreto attuato e dei conseguenti chiarimenti
ministeriali, possono aver qualificato non correttamente alcune spese.
Preso atto di questo, la C.M. n.34/E prende in esame due situazioni:
Secondo la circolare, le
regole concernenti la determinazione del plafond
di deducibilità, sono applicabili anche per i contribuenti che
rientrano nel c.d. “regime dei
minimi”. Anche a proposito di tali contribuenti, la circolare
ribadisce che:
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