UNICO 2011 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE
pubblicazione di maggio 2011

Si segnala che, prudenzialmente, tutti gli adempimenti sono stati inseriti con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendano prorogati al primo giorno feriale successivo.

 

Scadenza ordinaria – 16 giugno 2011

Scade il prossimo 16 giugno 2011 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2011. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d’imposta 2010, quanto il primo acconto per il periodo d’imposta 2011.
Il secondo acconto sarà invece versato entro il
30 novembre 2011.

 

Scadenza con maggiorazione – 16 luglio 2011

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2011 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.

 

Rateazione

Il saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2011 possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data di versamento della prima rata (entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio).

La rateazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

In particolare, gli interessi richiesti in caso di rateazione a partire dal mese di luglio vanno preventivamente maggiorati dello 0,40%.

Riassumendo:

 

In caso di prima rata versata al 16 giugno

Non titolari di partita Iva

Titolari di partita Iva

RATA

SCADENZA

INTERESSI

RATA

SCADENZA

INTERESSI

I

16 giugno

0,00

I

16 giugno

0,00

II

30 giugno

0,16

II

16 luglio

0,33

III

31 luglio

0,49

III

16 agosto

0,66

IV

31 agosto

0,82

IV

16 settembre

0,99

V

30 settembre

1,15

V

16 ottobre

1,32

VI

31 ottobre

1,48

VI

16 novembre

1,65

VII

30 novembre

1,81

 

 

 

 

In caso di prima rata versata al 16 luglio

Non titolari di partita Iva

Titolari di partita Iva

RATA

SCADENZA

INTERESSI

RATA

SCADENZA

INTERESSI

I

16 luglio

0,00

I

16 luglio

0,00

II

31 luglio

0,13

II

16 agosto

0,31

III

31 agosto

0,46

III

16 settembre

0,64

IV

30 settembre

0,79

IV

16 ottobre

0,97

V

31 ottobre

1,12

V

16 novembre

1,30

VI

30 novembre

1,45

 

 

 

 

Versamento e compensazione

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

 

 

Soggetti Irpef

Soggetti Ires

Imposte sui redditi – saldo

4001

2003

Imposte sui redditi – acconto prima rata

4033

2001

Imposte sui redditi – acconto seconda rata

4034

2002

Iva annuale saldo

6099

Irap saldo

3800

Irap acconto prima rata

3812

Irap acconto seconda rata

3813

Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario

1668

Addizionale Regionale

3801

-

Addizionale Comunale

3844

-

Addizionale Comunale acconto

3843

-

Contribuenti minimi

Imposta sostitutiva - acconto prima rata

1798

-

Imposta sostitutiva - acconto seconda rata o unica soluzione

1799

-

Imposta sostitutiva – saldo

1800

-

 

I crediti che risultano dal Modello Unico 2011 possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio 2011, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni che successivamente verranno presentate.

È bene ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore ad €10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00, l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza è subordinato all’apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato. 

Il limite massimo dei crediti d’imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati è ordinariamente di €516.456,90 per ciascun anno solare, limite elevato a 1 milione di euro per i subappaltatori in regime di reverse charge con volume d’affari registrato nell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Se il credito vantato verso l’erario fosse superiore a tale soglia, l’eccedenza potrebbe essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata in compensazione nell’anno solare successivo.

In merito alle modalità di esecuzione della compensazione ricordiamo che:

Ü      l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di €516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;

Ü      è consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso ed importi da compensare;

Ü      gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione;

Ü      il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:

 

in compensazione “orizzontale”

 

in compensazione “verticale”

q

 

q

compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;

 

in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichia-razione ovvero anche nel modello F24.

 

L’omessa presentazione o la presentazione tardiva di un modello F24 “a zero” (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile.

 

Saldo Iva

L’importo dovuto a titolo di saldo Iva in scadenza al 16 marzo 2011 può essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sul reddito. Se il versamento avviene:

 

entro il 16 giugno 2011

 

entro il 16 luglio 2011

q

 

q

dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso per il periodo compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;

 

occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%;

 

Il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%) e può essere rateizzato con le medesime scadenze già indicate relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in Unico 2011.

 

Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d’imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:

 

In caso di approvazione del bilancio entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d’imposta (situazione ordinaria)

il termine per il versamento delle imposte è il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta; pertanto le società che chiudono l’esercizio il 31 dicembre 2010, verseranno le imposte entro il 16 giugno 2011.

 

In caso di approvazione del bilancio oltre i 120 giorni

il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l’approvazione del bilancio (se l’approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l’approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre 2010, entro il 16 luglio 2011).

 

Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni che per le compensazioni.

 

Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2011 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).