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UNICO 2011 – VADEMECUM VERSAMENTI IMPOSTE
Scadenza ordinaria – 16 giugno 2011 Scade
il prossimo 16 giugno 2011 il termine entro il quale i contribuenti dovranno
provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2011.
Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d’imposta
2010, quanto il primo acconto per il periodo d’imposta 2011. Scadenza con
maggiorazione – 16 luglio 2011 Il
versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16
giugno, può essere effettuato anche entro il 16
luglio 2011 con versamento di una
maggiorazione pari allo 0,4%. Rateazione Il
saldo ed il primo acconto calcolati in Unico 2011 possono essere
rateizzati. Il
numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il
contribuente sia titolare o meno di partita Iva e sulla base della data
di versamento della prima rata (entro il 16 giugno ovvero entro il 16
luglio).
La
rateazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari
allo 0,33% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è
effettivamente avvenuto il versamento. In particolare, gli interessi richiesti in caso di
rateazione a partire dal mese di luglio vanno preventivamente maggiorati
dello 0,40%. Riassumendo:
Versamento e
compensazione I versamenti d’imposta devono essere effettuati
attraverso il modello di pagamento F24, i principali codici utilizzati
per il versamento dei tributi sono i seguenti:
I crediti che risultano dal Modello Unico 2011
possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio
2011, purché ovviamente il contribuente sia in grado di effettuare i
conteggi relativi ed il credito utilizzato per effettuare la
compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle
dichiarazioni che successivamente verranno presentate. È bene ricordare che l’utilizzo in compensazione
del credito Iva annuale in misura superiore ad €10.000,00 può essere
effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge. Se tale credito fosse invece
superiore ad € 15.000,00, l’utilizzo in compensazione
dell’eccedenza è subordinato all’apposizione di visto di
conformità nella dichiarazione da parte di un professionista
abilitato. Il limite massimo dei crediti d’imposta che
possono essere chiesti a rimborso o compensati è ordinariamente di
€516.456,90 per ciascun anno solare, limite elevato a 1 milione di
euro per i subappaltatori in regime di reverse
charge con volume d’affari registrato nell’anno precedente
costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di
contratti di subappalto. In merito alle modalità di esecuzione della
compensazione ricordiamo che: Ü
l’importo dei crediti
utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha
rilievo ai fini del limite massimo di €516.456,90, anche se la
compensazione viene effettuata attraverso il modello F24; Ü
è consentito ripartire
liberamente le somme a credito tra importi a rimborso ed importi da
compensare; Ü
gli importi a credito che il
contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono
necessariamente essere utilizzati in via prioritaria per compensare i
debiti risultanti dalla dichiarazione; Ü
il contribuente può avvalersi
del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e,
conseguentemente, utilizzare gli importi a credito come meglio crede:
L’omessa presentazione o la presentazione tardiva
di un modello F24 “a zero” (ossia senza versamenti dovuti perché
gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque
sanzionabile. Saldo Iva L’importo dovuto a titolo di saldo Iva in
scadenza al 16 marzo 2011 può essere versato dai soggetti che
presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo
delle imposte sul reddito. Se il versamento avviene:
Il saldo Iva può essere compensato con
eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di
tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%)
e può essere rateizzato con le medesime scadenze già indicate
relativamente al saldo e primo acconto delle altre imposte liquidate in
Unico 2011. Società di
capitali Le società di capitali hanno un termine di
versamento che è legato alla chiusura del periodo d’imposta ed in
parte alla data di approvazione del bilancio:
Anche per i versamenti dovuti dalle società di
capitali valgono le regole descritte sia per il versamento differito di
30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, sia per le rateazioni che per le
compensazioni. Società di
persone I versamenti dovuti dalle
società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti
dovuti dalle
persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2011 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).
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