ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI
pubblicazione di settembre 2011

Dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui all’art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull’emissione degli assegni bancari, postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:

·         è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a €2.500;

·         gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore ad € 2.500, previo pagamento dell’imposta di bollo di €1,50 per singolo modulo di assegno o vaglia;

·         i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a €2.500 ovvero estinguerli.

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500:

·         incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per l’importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati);

·         movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);

·         transazioni infragruppo;

·         emissione di obbligazioni;

·         incasso o pagamento di caparre.

I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti.

Aspetti sanzionatori

Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di €2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a €2.500 è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a €3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a €50.000 le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito

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