|
|
|
|
ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER
EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI
Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in merito
alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono
cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07: ·
è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro
contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli
al portatore fra soggetti diversi per importo pari o superiore a
€2.500; ·
gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e
cambiari emessi per importo pari o superiore a €2.500 devono indicare
il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e
di vaglia postali e cambiari liberi senza clausola di non trasferibilità
può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore
ad € 2.500, previo pagamento dell’imposta di bollo di €1,50 per
singolo modulo di assegno o vaglia; ·
i libretti di deposito bancari o postali al portatore
dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono
esistenti alla data del 13 agosto 2011 sarà necessario entro il termine
ultimo del 30 settembre 2011 provvedere alla riduzione del saldo ad una
somma inferiore a €2.500 ovvero estinguerli. Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una
serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le
stesse siano effettuate per importi superiori a €2.500: ·
incasso o pagamento delle fatture in contanti (la norma
afferma che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con
più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma per
l’importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano
artificiosamente frazionati); ·
movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso
delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità
limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.); ·
transazioni infragruppo; ·
emissione di obbligazioni; ·
incasso o pagamento di caparre. I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei
conti ove nominati dovranno vigilare sul rispetto di tali limiti. Aspetti sanzionatori |