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MINIMI: I
NUOVI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE La
Manovra 2008 ha introdotto un regime fiscale semplificato destinato alle
ditte individuali e ai professionisti che svolgono la propria attività
con una modesta dimensione organizzativa. In pratica, in luogo della
tradizionale tassazione Irpef e Irap viene prevista una tassazione
sostitutiva con aliquota al 20%. Riguardo all’Iva, invece, questi
soggetti diventano assimilati ad un privato: devono certificare il
corrispettivo (fattura o scontrino o ricevuta fiscale) ma senza addebito
dell’Iva al cliente e senza detrazione dell’Iva sugli acquisti. In
pratica coloro che staccano ricevuta fiscale o rilasciano scontrino
potranno mantenere invariato il prezzo e incamerare la parte
corrispondente all’Iva “teorica” in quanto non più dovuta
all’erario. Le
persone fisiche che decideranno di fruire di questo nuovo regime, potranno
inoltre contare su alcune significative semplificazioni in termini di
adempimenti amministrativi e contabili e, inoltre, saranno esonerati dagli
studi di settore. Quelle
che seguono, in estrema sintesi, sono le principali caratteristiche del
nuovo regime. Data comunque la complessità del sistema (che sembra
semplificato, ma in realtà, sul piano tecnico, non lo è più di tanto,
soprattutto nel passaggio tra vecchie e nuove regole), segnaliamo che
quelle che seguono sono solo le note caratteristiche essenziali; I
requisiti di accesso Potranno
accedere al nuovo regime coloro che nel 2007 hanno conseguito ricavi e
compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Occorre però rispettare
anche alcune ulteriori condizioni riferite al 2007 che sono: a)
non aver effettuato cessioni all’esportazione; b)
non aver sostenuto spese per lavoro (dipendenti o assimilati); c)
non aver acquistato nel triennio 2005/2007 beni strumentali per un
costo complessivo superiore ai 15.000 euro (rilevano nel computo anche i
leasing e i canoni di locazione. Compreso l’affitto dell’immobile
strumentale). Coloro
che sono esclusi Sono
comunque esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che operano in
attività alle quali si applicano regimi speciali Iva quali
l’agricoltura, i tabaccai, il commercio di fiammiferi, l’editoria, la
gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto
pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi,
l’agriturismo, le vendite a domicilio gli antiquari e le agenzie di
vendita all’asta di oggetti d’arte. Anche il fatto di detenere quote
in Snc, Sas e, in taluni casi, di Srl, non rende applicabile il regime. Come
fruire del regime Coloro
che presentano le caratteristiche richieste operano naturalmente nel
regime dei minimi con tutto quel che ne consegue (aspetti che vedremo tra
breve). E’ comunque possibile optare per continuare ad operare secondo
le regole fiscali tradizionali. Se nel corso del primo periodo del 2008,
sono state già poste in essere operazioni attive (fatture) applicando
l’Iva, è comunque possibile “correggere” l’operazione (con una
nota di variazione) e passare comunque al nuovo regime. L’importante è
intervenire prima del primo versamento periodico Iva del 2008. Le
semplificazioni I
contribuenti minimi sono esonerati: 1)
dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi,
degli acquisti e dalla tenuta delle scritture contabili in generale; 2)
dalla tenuta e conservazione dei registri; 3)
dalla presentazione della dichiarazione Iva e dalla comunicazione
annuale dati Iva; 4)
dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori; 5)
dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati sugli
studi di settore. Gli
obblighi che restano Restano
comunque a carico dei contribuenti minimi; 1)
l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi; 2)
l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori
d’imposta provvedendo al relativo versamento mensile; 3)
l’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat; 4)
l’obbligo di conservare i documenti emessi (scontrini, ricevute,
fatture). La
tassazione del reddito Le
imprese e i professionisti “minimi” devono tassare il reddito che
risulta dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi
effettivamente percepiti a quello delle spese effettivamente sostenute
nell’anno. Rileva, in pratica, sempre l’effettivo pagamento (principio
di cassa). Restano deducibili dal reddito i contributi previdenziali e
assistenziali. I
professionisti “minimi” devono comunque subire la ritenuta del 20% sui
compensi percepiti. Questo è un aspetto critico perché, di fatto, questi
soggetti si troveranno con un credito fisiologico nella dichiarazione dei
redditi che non sempre sarà possibile compensare e che quindi potrebbe
dover essere necessariamente chiesto a rimborso, con le ovvie conseguenze.
L’imposta
sostitutiva Il
reddito determinato come sopra, è tassato con un’imposta sostitutiva
dei redditi, delle addizionali regionali e comunali del 20%. Nel caso di
imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare ed è calcolata sul
reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Il
regime Iva I
contribuenti minimi non addebitano l’Iva sulle operazioni attive e non
possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti. Sulla fattura occorrerà
apporre una dicitura apposita “operazione effettuata ai sensi del co.100,
dell’art.1, della L. n.244/07”. Se l’importo della fattura
supera i 77,47€ occorre apporre e annullare il bollo. Segnaliamo anche
che le specifiche regole generali dell’Iva, nel caso di accesso al
regime, in taluni casi possono comportare la necessità di “riversare”
l’Iva detratta sugli acquisti del 2007 e anche degli anni precedenti.
Questo, ovviamente, potrebbe non rendere conveniente la scelta del nuovo
regime. La
decadenza Segnaliamo,
infine, che nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50%
il limite di 30.000 euro (superino cioè i 45.000€), il regime viene
disapplicato nell’anno stesso in cui avviene il superamento. Ne consegue
che il contribuente, in tal caso, dovrà riattivare tutti gli adempimenti
sospesi e, quel che è peggio, versare l’Iva relativa alle operazioni
effettuate nel corso dell’intero anno (scorporandola dal corrispettivo
incassato e detraendo l’Iva sugli acquisti comunque). Occorre, quindi,
prestare al riguardo particolare attenzione Alcune
riflessioni pratiche: non esiste un criterio di valutazione fisso per dire
se il nuovo regime conviene o non conviene. La valutazione va fatta a
tutto tondo di caso in caso, considerando gli effetti che ci sono
sull’Iva (ad esempio il fatto di incamerare l’Iva sui corrispettivi
potrebbe rendere interessante il sistema per coloro che operano con i
privati) e il risparmio che si può ottenere sulla tassazione ordinaria
(la sostitutiva del 20% è più bassa della prima aliquota Irpef ordinaria
che è del 23%. Ma occorre considerare il fatto che i minimi perdono le
detrazioni e le deduzioni Irpef). Si
può affermare, però, che molto spesso questo nuovo regime è fiscalmente
interessante per le persone che possiedono comunque altri redditi che sono
ordinariamente tassati nella dichiarazione dei redditi.
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