MINIMI: I NUOVI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
pubblicazione di marzo 2008

La Manovra 2008 ha introdotto un regime fiscale semplificato destinato alle ditte individuali e ai professionisti che svolgono la propria attività con una modesta dimensione organizzativa. In pratica, in luogo della tradizionale tassazione Irpef e Irap viene prevista una tassazione sostitutiva con aliquota al 20%. Riguardo all’Iva, invece, questi soggetti diventano assimilati ad un privato: devono certificare il corrispettivo (fattura o scontrino o ricevuta fiscale) ma senza addebito dell’Iva al cliente e senza detrazione dell’Iva sugli acquisti.

In pratica coloro che staccano ricevuta fiscale o rilasciano scontrino potranno mantenere invariato il prezzo e incamerare la parte corrispondente all’Iva “teorica” in quanto non più dovuta all’erario.  

Le persone fisiche che decideranno di fruire di questo nuovo regime, potranno inoltre contare su alcune significative semplificazioni in termini di adempimenti amministrativi e contabili e, inoltre, saranno esonerati dagli studi di settore.

Quelle che seguono, in estrema sintesi, sono le principali caratteristiche del nuovo regime. Data comunque la complessità del sistema (che sembra semplificato, ma in realtà, sul piano tecnico, non lo è più di tanto, soprattutto nel passaggio tra vecchie e nuove regole), segnaliamo che quelle che seguono sono solo le note caratteristiche essenziali;

I requisiti di accesso

Potranno accedere al nuovo regime coloro che nel 2007 hanno conseguito ricavi e compensi in misura non superiore a 30.000 euro. Occorre però rispettare anche alcune ulteriori condizioni riferite al 2007 che sono:

a)   non aver effettuato cessioni all’esportazione;

b)   non aver sostenuto spese per lavoro (dipendenti o assimilati);

c)   non aver acquistato nel triennio 2005/2007 beni strumentali per un costo complessivo superiore ai 15.000 euro (rilevano nel computo anche i leasing e i canoni di locazione. Compreso l’affitto dell’immobile strumentale).

Coloro che sono esclusi

Sono comunque esclusi dal regime dei minimi i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali Iva quali l’agricoltura, i tabaccai, il commercio di fiammiferi, l’editoria, la gestione di telefonia pubblica, la rivendita di documenti di trasporto pubblico, i giochi e gli intrattenimenti, le agenzie di viaggi, l’agriturismo, le vendite a domicilio gli antiquari e le agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte. Anche il fatto di detenere quote in Snc, Sas e, in taluni casi, di Srl, non rende applicabile il regime.

Come fruire del regime

Coloro che presentano le caratteristiche richieste operano naturalmente nel regime dei minimi con tutto quel che ne consegue (aspetti che vedremo tra breve). E’ comunque possibile optare per continuare ad operare secondo le regole fiscali tradizionali. Se nel corso del primo periodo del 2008, sono state già poste in essere operazioni attive (fatture) applicando l’Iva, è comunque possibile “correggere” l’operazione (con una nota di variazione) e passare comunque al nuovo regime. L’importante è intervenire prima del primo versamento periodico Iva del 2008.

Le semplificazioni

I contribuenti minimi sono esonerati:

1)   dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti e dalla tenuta delle scritture contabili in generale;

2)   dalla tenuta e conservazione dei registri;

3)   dalla presentazione della dichiarazione Iva e dalla comunicazione annuale dati Iva;

4)   dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori;

5)   dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati sugli studi di settore.

Gli obblighi che restano

Restano comunque a carico dei contribuenti minimi;

1)   l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi;

2)   l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta provvedendo al relativo versamento mensile;

3)   l’obbligo di presentare gli elenchi Intrastat;

4)   l’obbligo di conservare i documenti emessi (scontrini, ricevute, fatture).

La tassazione del reddito

Le imprese e i professionisti “minimi” devono tassare il reddito che risulta dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi effettivamente percepiti a quello delle spese effettivamente sostenute nell’anno. Rileva, in pratica, sempre l’effettivo pagamento (principio di cassa). Restano deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali.

I professionisti “minimi” devono comunque subire la ritenuta del 20% sui compensi percepiti. Questo è un aspetto critico perché, di fatto, questi soggetti si troveranno con un credito fisiologico nella dichiarazione dei redditi che non sempre sarà possibile compensare e che quindi potrebbe dover essere necessariamente chiesto a rimborso, con le ovvie conseguenze.     

L’imposta sostitutiva

Il reddito determinato come sopra, è tassato con un’imposta sostitutiva dei redditi, delle addizionali regionali e comunali del 20%. Nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Il regime Iva

I contribuenti minimi non addebitano l’Iva sulle operazioni attive e non possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti. Sulla fattura occorrerà apporre una dicitura apposita “operazione effettuata ai sensi del co.100, dell’art.1, della L. n.244/07”. Se l’importo della fattura supera i 77,47€ occorre apporre e annullare il bollo. Segnaliamo anche che le specifiche regole generali dell’Iva, nel caso di accesso al regime, in taluni casi possono comportare la necessità di “riversare” l’Iva detratta sugli acquisti del 2007 e anche degli anni precedenti. Questo, ovviamente, potrebbe non rendere conveniente la scelta del nuovo regime.

La decadenza

Segnaliamo, infine, che nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro (superino cioè i 45.000€), il regime viene disapplicato nell’anno stesso in cui avviene il superamento. Ne consegue che il contribuente, in tal caso, dovrà riattivare tutti gli adempimenti sospesi e, quel che è peggio, versare l’Iva relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno (scorporandola dal corrispettivo incassato e detraendo l’Iva sugli acquisti comunque). Occorre, quindi, prestare al riguardo particolare attenzione

Alcune riflessioni pratiche: non esiste un criterio di valutazione fisso per dire se il nuovo regime conviene o non conviene. La valutazione va fatta a tutto tondo di caso in caso, considerando gli effetti che ci sono sull’Iva (ad esempio il fatto di incamerare l’Iva sui corrispettivi potrebbe rendere interessante il sistema per coloro che operano con i privati) e il risparmio che si può ottenere sulla tassazione ordinaria (la sostitutiva del 20% è più bassa della prima aliquota Irpef ordinaria che è del 23%. Ma occorre considerare il fatto che i minimi perdono le detrazioni e le deduzioni Irpef).

Si può affermare, però, che molto spesso questo nuovo regime è fiscalmente interessante per le persone che possiedono comunque altri redditi che sono ordinariamente tassati nella dichiarazione dei redditi.