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PROFESSIONISTI E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
pubblicazione di ottobre 2009
Con l’obiettivo della riduzione dei costi
amministrativi a carico delle imprese, nel decreto anti crisi dello
scorso anno (D.L. n.185/08) il Legislatore ha inserito alcune novità
volte a potenziare lo strumento della PEC (Posta Elettronica
Certificata), sistema di comunicazione via e-mail che, nato nel 2005
e disciplinato dal DPR n.68/05 e dal relativo provvedimento attuativo
(D.M. 2/11/05), si fonda sulla trasmissione al mittente di una ricevuta
elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna al
destinatario dei documenti informatici spediti tramite Internet
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Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione
elettronica che, grazie alle sue caratteristiche di
tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail
"certificato" equivalente, nella sostanza, alla
tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza
della comunicazione anche un costo nettamente inferiore. |
Altro grande vantaggio è quello, già accennato,
della valenza legale attribuita alle e-mail certificate, che
risultano opponibili nei confronti dei terzi, e in particolare per
quanto riguarda la data e l’ora di trasmissione e di ricezione.
Nella pratica, i messaggi di PEC e i relativi
allegati si considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel
momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica,
indipendentemente dall’effettiva lettura. A tal fine:
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il mittente o il destinatario devono avvalersi
di uno dei gestori di posta elettronica certificata iscritti in un
apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione);
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il documento informatico (messaggio di posta
elettronica ed eventuali allegati) deve essere sottoscritto con
una firma elettronica qualificata che ne garantisca la
provenienza, l’integrità e l’autenticità;
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a ciascun messaggio deve essere apposto il
riferimento temporale.
Si ritiene opportuno ricordare il concetto dell’efficacia
probatoria attribuita al documento informatico:
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l’art.21, co.2 del Codice dell’Amministrazione
digitale stabilisce che a tale documento, se sottoscritto con
firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata,
è riconosciuta l’efficacia probatoria di cui all’art.2702 c.c.,
il quale disciplina l’efficacia della scrittura privata. |
L’utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.
Tanto premesso, le norme contenute nel D.L. n.185/08
stabiliscono, rispettivamente per società, professionisti iscritti
negli albi, amministrazioni pubbliche, l’obbligo di
istituzione/comunicazione del proprio indirizzo di PEC, con
decorrenze diverse.
In particolare
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le imprese costituite in forma societaria di nuova
costituzione |
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sono già tenute (dal 29 novembre dello scorso
anno) ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese; |
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le imprese costituite in forma societaria già
in essere alla data del 29/11/08 (entrata in vigore del
decreto) |
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hanno tre anni di tempo per eseguire la
medesima comunicazione al R.I.; da segnalare che la pratica di
iscrizione nel registro delle imprese della PEC e le sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di
bollo e dai diritti di segreteria; |
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i professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con leggi dello Stato |
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hanno tempo un anno dall’entrata in vigore, e
quindi entro il prossimo 29 novembre 2009, per comunicare
ai rispettivi ordini o collegi di appartenenza il proprio
indirizzo di PEC; a loro volta, gli ordini e i Collegi
pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via
telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli
iscritti con il relativo indirizzo di posta. |
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OBBLIGO DI ISTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLA PEC |
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Imprese costituite in forma societaria di nuova
costituzione |
All’atto della domanda di iscrizione al
registro delle imprese |
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Imprese costituite in forma societaria già
costitute alla data di entrata in vigore del decreto (29/11/08) |
Tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto (entro 29/11/11) per comunicare senza oneri la casella di
PEC al Registro delle imprese |
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Professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con leggi dello Stato |
Un anno dall’entrata in vigore del decreto
(entro 29/11/09) per comunicare ai rispettivi ordini o collegi il
proprio indirizzo di PEC |
Secondo quanto stabilito dalla norma, in linea generale le
comunicazioni tra società, professionisti iscritti in albi e P.A., che
abbiano provveduto agli adempimenti descritti in precedenza, possono
essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo |