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SOPPRESSIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI A seguito di tale
soppressione, le operazioni poste in essere nel corso del 2008 – tanto
quelle attive (fatture emesse), quanto quelle passive (fatture ricevute)
– non saranno oggetto di alcuna specifica comunicazione. Restano al contrario in
vigore gli altri adempimenti dichiarativi, in particolare la
dichiarazione Iva e la comunicazione annuale dati Iva. Il D.L. n.112/08, oltre
ad eliminare l’obbligo di presentazione, sopprime altresì la
disposizione che prevedeva la sanzione applicabile alle irregolarità
commesse (comunicazioni non effettuate ovvero incomplete). Peraltro, la
non sanzionabilità deve ricavarsi anche dal principio del favor
rei (non punibilità di un fatto che non costituisce più violazione
punibile in base ad una legge sopravvenuta). In particolare,
l’eliminazione della sanzione risolve un problema diffuso. Gli elenchi
recentemente inviati riguardavano i documenti datati 2007: si presentava
il rischio di vedersi comminata una sanzione per le fatture 2007
ricevute e registrate successivamente al termine di invio degli elenchi;
oggi questo rischio viene meno. |