SOPPRESSIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
pubblicazione di ottobre 2008

  Tra i diversi interventi del decreto legge n.112/08, certamente uno dei più attesi è la soppressione dell’obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori: dopo un anno transitorio (il 2006) di applicazione parziale, con riferimento al 2007 sono stati interessati da tale obbligo la quasi totalità dei contribuenti possessori di partita Iva.

A seguito di tale soppressione, le operazioni poste in essere nel corso del 2008 – tanto quelle attive (fatture emesse), quanto quelle passive (fatture ricevute) – non saranno oggetto di alcuna specifica comunicazione.

Restano al contrario in vigore gli altri adempimenti dichiarativi, in particolare la dichiarazione Iva e la comunicazione annuale dati Iva.

  Sanzioni

Il D.L. n.112/08, oltre ad eliminare l’obbligo di presentazione, sopprime altresì la disposizione che prevedeva la sanzione applicabile alle irregolarità commesse (comunicazioni non effettuate ovvero incomplete). Peraltro, la non sanzionabilità deve ricavarsi anche dal principio del favor rei (non punibilità di un fatto che non costituisce più violazione punibile in base ad una legge sopravvenuta).

In particolare, l’eliminazione della sanzione risolve un problema diffuso. Gli elenchi recentemente inviati riguardavano i documenti datati 2007: si presentava il rischio di vedersi comminata una sanzione per le fatture 2007 ricevute e registrate successivamente al termine di invio degli elenchi; oggi questo rischio viene meno.