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NUOVI LIMITI ANTIRICICLAGGIO Limite € 12.500,00 Il decreto legge n.112/08,
con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato a €
12.500,00, rispetto al precedente limite di € 5.000,00 entrato in
vigore lo scorso 30 aprile 2008, il limite per: ·
il
trasferimento di contanti; ·
l’utilizzo
di assegni non trasferibili (oltre tale limite l’assegno dovrà essere
obbligatoriamente “non trasferibile” e quindi non potrà essere
oggetto di girata); ·
il saldo dei
libretti al portatore. Per espressa previsione
normativa, tale limite potrà essere modificato dal Ministro
dell’economia e delle finanze. È previsto
poi un limite di € 2.000,00 per le operazioni poste in essere sul
circuito Money transfer,
innalzato a € 5.000,00 se viene provata la congruità
dell’operazione in ragione delle condizioni economiche di chi la pone
in essere. Oltre al ripristino del
vecchio limite di € 12.500,00 per l’utilizzo dei moduli liberi
(ossia quelli trasferibili), la disciplina sull’utilizzo
dell’assegno è stata interessata da un’ulteriore modifica: ciascuna
girata potrà essere
effettuata semplicemente apponendo la firma, senza indicazione del codice fiscale. Qualora il contribuente
utilizzi un assegno aggiornato alla precedente normativa, basterà
apporre la firma per girata, tralasciando la parte in cui si richiede
l’indicazione del codice fiscale. Occorre comunque
ricordare che i libretti di assegni emessi dalle banche saranno di norma
“non trasferibili”; per ottenere libretti “liberi” sarà
necessario fare apposita richiesta
scritta e sarà applicabile l’imposta di bollo pari ad € 1,50 per
ciascun assegno. Rimane in vigore la
regola che vincola l’assegno emesso a
favore del traente (ossia il titolo in cui nello spazio destinato al
beneficiario viene indicato “a me stesso” o “a me medesimo”):
tale titolo può essere incassato esclusivamente
dal traente stesso, senza alcuna possibilità di girarlo a soggetto
diverso rispetto alla banca che effettuerà il pagamento. |