NUOVI LIMITI ANTIRICICLAGGIO
pubblicazione di ottobre 2008

Limite € 12.500,00

Il decreto legge n.112/08, con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato a € 12.500,00, rispetto al precedente limite di € 5.000,00 entrato in vigore lo scorso 30 aprile 2008, il limite per:

·       il trasferimento di contanti;

·       l’utilizzo di assegni non trasferibili (oltre tale limite l’assegno dovrà essere obbligatoriamente “non trasferibile” e quindi non potrà essere oggetto di girata);

·       il saldo dei libretti al portatore.

Per espressa previsione normativa, tale limite potrà essere modificato dal Ministro dell’economia e delle finanze.

È previsto poi un limite di € 2.000,00 per le operazioni poste in essere sul circuito Money transfer, innalzato a € 5.000,00 se viene provata la congruità dell’operazione in ragione delle condizioni economiche di chi la pone in essere.

  Assegni

Oltre al ripristino del vecchio limite di € 12.500,00 per l’utilizzo dei moduli liberi (ossia quelli trasferibili), la disciplina sull’utilizzo dell’assegno è stata interessata da un’ulteriore modifica: ciascuna girata potrà essere effettuata semplicemente apponendo la firma, senza indicazione del codice fiscale.

Qualora il contribuente utilizzi un assegno aggiornato alla precedente normativa, basterà apporre la firma per girata, tralasciando la parte in cui si richiede l’indicazione del codice fiscale.

Occorre comunque ricordare che i libretti di assegni emessi dalle banche saranno di norma “non trasferibili”; per ottenere libretti “liberi” sarà necessario fare apposita richiesta scritta e sarà applicabile l’imposta di bollo pari ad € 1,50 per ciascun assegno.

Rimane in vigore la regola che vincola l’assegno emesso a favore del traente (ossia il titolo in cui nello spazio destinato al beneficiario viene indicato “a me stesso” o “a me medesimo”): tale titolo può essere incassato esclusivamente dal traente stesso, senza alcuna possibilità di girarlo a soggetto diverso rispetto alla banca che effettuerà il pagamento.