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VERSAMENTO ACCONTO ICI 2010 Il versamento
dell’acconto è “provvisorio”, ossia viene effettuato sulla
base della situazione reale del 2010 (quindi tenendo conto di eventuali
acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel 2010),
ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con
riferimento all’anno 2009. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16
dicembre 2010 in sede di saldo, quando verrà determinata l’imposta
effettivamente dovuta per il 2010, scomputando il versamento effettuato
in sede di acconto. Esiste, come per i
precedenti periodi d’imposta, la possibilità di effettuare il
versamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2010, in
questo caso si potranno già tenere in considerazione le aliquote e le
detrazioni deliberate dal Comune per il periodo d’imposta 2010. I contribuenti non
residenti possono rinviare il versamento dell’intera imposta dovuta
per il 2010 al prossimo 16 dicembre 2010, omettendo il versamento in
acconto e versando l’imposta complessivamente dovuta per il 2010 in
sede di saldo (con applicazione di un interesse). Modalità
di versamento Il pagamento dell’Ici
a favore di tutti i Comuni può
essere effettuato attraverso il modello di versamento F24,
eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e
contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato
abbia sottoscritto l’apposita convenzione con l’Agenzia delle
Entrate (come invece avveniva fino al 1° maggio 2007). Il modello F24 non è
comunque l’unico strumento di pagamento a disposizione dei
contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile
effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino
di versamento Ici ovvero utilizzando altri
metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento
diretto in Tesoreria). Il bollettino può essere utilizzato tanto per i
versamenti a favore del conto di tesoreria (quando il Comune si occupa
della riscossione diretta) quanto per i versamenti a favore del
concessionario incaricato della riscossione del tributo. Occorre
verificare la soluzione prescelta da ciascun Comune. Sono soggetti al
tributo: Ü
i terreni agricoli, sulla base del reddito
dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni
definiti “montani”); Ü
i fabbricati, sulla base della rendita catastale
rivalutata (con esclusione di quelli esenti); Ü
le aree edificabili, sulla base del valore venale
(si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di modifiche al
piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali
sin dalla data dell’adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i
piani attutivi). Esenzione
per abitazione principale A decorrere dal periodo
d’imposta 2008 sono esenti da Ici l’abitazione principale e le
relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia
previsto dal regolamento comunale). L’esenzione non si
applica: }
alle
abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e
A/9; }
alle
abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani
residenti all’estero. Come chiarito dalla
risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009, l’esenzione è riconosciuta solo
per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di
legge; al riguardo occorre però distinguere: §
le
assimilazioni “obbligatorie” – quali gli immobili delle IACP e
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l’ex casa
coniugale nel caso di separazione – riconoscono il diritto
all’esenzione senza necessità di una specifica previsione
regolamentare da parte del Comune; §
le
assimilazioni “facoltative” – come gli immobili concessi in uso
gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la
residenza in istituto di ricovero o sanitario – conferiscono il
diritto all’esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun
Comune. Variazioni
intervenute nel corso del 2010 Si ricorda infine che
sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le variazioni
intervenute, in particolare: }
modificazioni
relative all’immobile: nuovi
accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità,
fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati;
variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di
classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area
edificabile; }
modificazioni
relative alla titolarità:
cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di
diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in
diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di
leasing immobiliare, successioni o riunioni di usufrutto. Sarà pertanto
necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione
contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel corso
dell’anno.
Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento,
saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre,
quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei
quali sono situati gli immobili interessati. |