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VERSAMENTO SALDO ICI 2011
Le regole per la
determinazione del saldo sono le consuete: si deve determinare
l’imposta effettivamente dovuta per l’intero anno (quindi sulla base
di aliquote e detrazioni deliberate per il 2011), scomputando quanto già
versato a titolo di acconto entro lo scorso giugno. Tale acconto era
stato calcolato nella misura del 50% dell’imposta determinata sulla
base della situazione reale del 2011, ma applicando aliquote e
detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2010. Non sono tenuti al
versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in
unica soluzione a giugno (ossia coloro che in quella sede hanno già
versato l’intera imposta dovuta per l’anno 2011). I contribuenti non
residenti possono, invece, versare l’imposta dovuta per l’intero
periodo d’imposta 2011 in unica soluzione entro il 16 dicembre. Modalità
di versamento Il pagamento dell’Ici
a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello
di versamento F24,
eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e
contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato
abbia sottoscritto alcuna convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 non è
comunque l’unico strumento di pagamento a disposizione dei
contribuenti: rimane possibile effettuare il versamento attraverso il
tradizionale bollettino di
versamento Ici ovvero utilizzando altri
metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento
diretto in Tesoreria). Immobili Sono soggetti al
tributo: ·
i
terreni agricoli:
sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli
ubicati nei comuni definiti “montani”); ·
i
fabbricati:
sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli
esenti); ·
le
aree edificabili:
sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06,
in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono
considerare ai fini fiscali sin dalla data dell’adozione da parte del
Comune; sono irrilevanti i piani attuativi). Esenzione
per l’abitazione principale Sono esenti da Ici
l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel
limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale):
pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono
tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano
tenuti al versamento in acconto). L’esenzione
relativa all’abitazione principale NON
si applica: ·
alle
abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e
A/9; ·
alle
abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani
residenti all’estero. L’esenzione
relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni: ·
immobili
della IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; ·
abitazioni
concesse in uso al coniuge separato; ·
abitazioni
a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo
e sanitari (previa verifica del regolamento comunale); ·
abitazioni
concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento
comunale). Variazioni
intervenute nel corso del 2011 Si ricorda, infine,
che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti
variazioni: c Modificazioni relative all’immobile ü
nuovi
accatastamenti; ü
frazionamenti; ü
demolizioni;
ü
ristrutturazioni;
ü
inagibilità;
ü
fusioni o
comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; ü
variazioni
di coltura che riguardino i terreni agricoli; ü
variazioni
di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area
edificabile nonché il relativo valore. c Modificazioni relative alla titolarità ü
cessioni
o acquisizioni di immobili; ü
cessazioni
o costituzioni di diritti di usufrutto; ü
uso o
abitazione; ü
ottenimento
in concessione o in diritto di superficie di un terreno; ü
sottoscrizione
di un contratto di leasing
immobiliare. |