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GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI
pubblicazione
di maggio 2011
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Ristrutturazioni edilizie, beneficio fiscale 36%
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Per quanto riguarda
l’agevolazione del 36%, le principali novità riguardanti l’anno
2011 sono riconducibili ai chiarimenti intervenuti con le Risoluzioni
Ministeriali n.7 del 13/01/11 e n.4 del 4/01/11 rispettivamente in
merito all’acquisto di box pertinenziale e agli ampliamenti previsti
per il piano casa.
La R.M. n.7 del 13/01/11
chiarisce che:
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nel caso in cui il bonifico
venga effettuato in data coincidente con quella della stipula
dell’atto ma in un orario antecedente a quella della stipula
stessa, si deve ritenere applicabile la detrazione del 36%, in
presenza naturalmente di tutti gli altri requisiti prescritti
dalla normativa di riferimento. Viceversa, secondo l’Agenzia in
caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto
notarile, ma in assenza di regolare preliminare d’acquisto
registrato, i contribuenti non risultando né proprietari, né
promissari acquirenti del box non possono usufruire
dell’agevolazione non essendo riscontrabile, al momento del
pagamento, l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale
richiesto dalla norma.
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La R.M. n.4 del 4/01/11
chiarisce, invece, in merito ai lavori eseguiti in attuazione del Piano
Casa, che è prevista la possibilità di ampliare o costruire le
abitazioni in deroga ai piani regolatori locali.
In particolare viene confermato che:
Ü
in caso di
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione la detrazione spetta
solo se per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma
dell’edificio preesistente;
Ü
l’ampliamento
di superfici e volumi è detraibile se riguarda la costruzione dei
servizi igienici, come già chiarito con le circolari n.57/E e 121/E del
1998.
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SOGGETTI
INTERESSATI
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Possono beneficiare
della detrazione non solo i proprietari degli immobili abitativi,
ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sui
fabbricati oggetto degli interventi e che ne sostengono le
relative spese, quali:
4
il
proprietario o nudo proprietario;
4
il
titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione, o superficie);
4
chi
occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
4
i
soci di cooperative divise ed indivise;
4
i
soci delle società semplici;
4
gli
imprenditori individuali limitatamente agli immobili che non
rientrano fra quelli strumentali o merce.
Ha diritto alla
detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto di intervento purché:
4
sostenga
le spese (con bonifico a lui intestato);
4
e
la convivenza sussista al momento dell’invio della comunicazione
di inizio lavori.
L’agevolazione
non opera per gli immobili in corso di costruzione.
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OGGETTO
DELL’AGEVOLAZIONE
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Lavori di recupero
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa
privata fino al 31 dicembre 2012. Si tratta delle seguenti
tipologie:
4
interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di
edifici residenziali;
4
interventi
di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle
singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici
residenziali;
4
la
realizzazione di autorimesse e di posti auto;
4
gli
altri interventi elencati nell’art.1, co.1, della L. n.449/97
(messa a norma degli edifici, eliminazione delle barriere
architettoniche, prevenzione degli infortuni domestici,
contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento del
risparmio energetico, ecc…) che interessano tanto le singole
unità immobiliari che le parti comuni di edifici residenziali;
4
l’acquisto
di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese
di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative
edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo
caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2012, mentre la successiva vendita o assegnazione deve
avvenire entro il 30 giugno 2013.
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MODALITÀ
DI ATTIVAZIONE
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Prima dell’inizio
lavori è necessario:
4
inviare,
con raccomandata, al Centro Operativo di Pescara apposita
comunicazione di inizio lavori, pena l’invalidità
dell’agevolazione;
4
Inviare
apposita comunicazione all’azienda sanitaria locale competente
per territorio in tutti i casi in cui le condizioni di sicurezza
dei cantieri lo prevedano;
4
Per
gli acquirenti di box o
posti auto pertinenziali già realizzati il modello di
comunicazione può essere inviato anche successivamente purché
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno d’imposta.
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Alcuni chiarimenti:
4
la
detrazione spetta a tutti coloro che hanno effettuato i lavori
senza limite di risorse disponibili;
4
condizione
essenziale è il pagamento tramite bonifico dal quale emergono
causale del versamento, codice fiscale del soggetto erogante e del
beneficiario del pagamento;
4
l’agevolazione segue il principio di cassa, facendosi
esclusivo riferimento al pagamento, indipendentemente da data e
competenza della fattura;
4
per
le detrazioni richieste fino al periodo d’imposta 2002 quando
l’importo complessivo dei lavori era superiore a € 51.645,68
andava trasmessa la dichiarazione di esecuzione dei lavori
sottoscritta da un professionista abilitato; a partire dal 2003
poiché il limite di spesa detraibile è di € 48.000 (in
principio erano € 77.468,53) non è più necessario l’invio di
tale dichiarazione.
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DECORRENZA
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Attualmente
l’agevolazione è fruibile fino al 31.12.2012 per effetto della
proroga introdotta con la Legge finanziaria 2010.
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MISURA
DELL’AGEVOLAZIONE
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4
la
detrazione compete per le spese sostenute per l’acquisto dei
beni sopra specificati fino a concorrenza di un ammontare massimo
pari a € 48.000 per unità immobiliare;
4
l’aliquota è pari al 36%, da
suddividere
obbligatoriamente in 10 rate annuali;
4
i
contribuenti di età non inferiore 75 e 80 anni possono, tuttavia,
ripartire la detrazione relativa rispettivamente in cinque o tre
rate annuali di pari importo;
4
come
tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro
il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi;
4
l’importo massimo detraibile è riferito alla singola
unità immobiliare indipendentemente dal numero dei contribuenti
che partecipano alla spesa;
4
è
stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 la detrazione
Irpef 36% relativa agli interventi di ristrutturazione,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare o cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno
2013.
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ULTERIORI
CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’AGEVOLAZIONE
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Fra gli ulteriori
requisiti per la fruizione del beneficio si segnala:
4
l’agevolazione
spetta a patto che il costo sostenuto per la mano d’opera sia
evidenziato distintamente in fattura;
4
nell’ipotesi
in cui i lavori si protraggono per più annualità vale comunque
il limite complessivo massimo di € 48.000;
4
ha
diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori
sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali
utilizzati;
4
la
cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno
il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al
comodatario che hanno eseguito l’intervento, i quali
continueranno a fruirne fino alla conclusione del periodo fiscale
di godimento;
4
se
muore il contribuente che ha effettuato gli interventi di
recupero,
il diritto a godere delle quote residue si trasmette agli eredi.
Le detrazioni competono, tuttavia, solo all’erede che conservi
la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
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RITENUTA
SU BONIFICO
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Dallo scorso 1° luglio
2010 è stata introdotta una ritenuta
d’acconto del 10% sui bonifici bancari o postali che
consentono la detrazione del 36% (e del 55%).
4
L’obbligo
di trattenere tale ritenuta è a carico di banche e poste;
4
La base imponibile su cui operare la ritenuta è
forfettariamente calcolata scorporando dall’importo totale del
bonifico ricevuto l’aliquota del 20% anche se in fattura è
stata applicata un’aliquota Iva diversa;
4
Se
vi è obbligo di trattenere altre ritenute in fattura (es: 4%
condominio o 20% professionista) la ritenuta sul bonifico prevale
su quella generale. Pertanto l’unica trattenuta operata sarà
solo quella relativa al bonifico (10%).
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Applicazione dell’aliquota agevolata per le manutenzioni
sugli immobili abitativi
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Con l’approvazione
della Legge Finanziaria 2010 è stata messa a regime la disposizione che
prevede l’applicazione dell’Iva agevolata con aliquota al 10% per le
prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione ordinaria,
e straordinaria realizzati su immobili residenziali.
Le
cessioni di beni rimangono assoggettate ad Iva ridotta invece solo se la
relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto di
appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore
significativo (vedasi D.M. 29/12/99) l’aliquota ridotta si applica ai
predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione
considerato al netto del valore dei beni stessi.
Si
ricorda che per l’applicazione dell’Iva agevolata non è più
necessaria la distinzione in fattura del costo relativo alla mano
d’opera impiegata, cosa che invece risulta indispensabile per la
fruizione delle agevolazioni fiscali in commento.
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Detrazioni d’imposta per il risparmio energetico,
agevolazione 55%
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Per
ciò che attiene la disciplina relativa alla detrazione Irpef/Ires del
55% non si registrano novità di rilievo. Appare tuttavia utile
richiamare l’attenzione sulla risposta all’interrogazione
parlamentare
n. 5-04587 resa il 13 aprile 2011 durante il question time in Commissione Finanze alla Camera.
Secondo tale interpretazione, i pagamenti del 2010 vanno
obbligatoriamente detratti, seguendo il principio di cassa, in cinque
rate a partire dall’Unico 2011 o dal 730/2011 relativi al 2010. Mentre
la spesa agevolabile pagata nel 2011 si detrae in 10 anni.
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SOGGETTI
INTERESSATI
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Possono
beneficiare della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti anche se titolari di reddito d’impresa che possiedono
a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In
particolare sono ammessi all’agevolazione:
4
le
persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
4
i
contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche,
società di persone, società di capitali);
4
le
associazioni tra professionisti;
4
enti
pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi a fruire
dell’agevolazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il
terzo grado e gli affini entro il secondo grado) conviventi con il
possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento che
sostengono le spese, ma solo limitatamente ai lavori eseguiti su
immobili non appartenenti all’ambito d’impresa, nei quali si
esplica la convivenza.
Gli
interventi devono comunque riguardare immobili esistenti, di qualunque categoria catastale
anche se rurali, compresi quelli strumentali. La prova
dell’esistenza dell’edificio
può essere fornita dall’iscrizione in catasto, o in alternativa
dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici
ove dovuta.
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OGGETTO
DELL’AGEVOLAZIONE
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Gli interventi
agevolabili riguardano:
Ü
Riqualificazione energetica degli edifici esistenti (co.344):
Per le spese documentate e sostenute,
relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
finalizzati al conseguimento di un livello di risparmio energetico fissato dallo
stesso co.344 (si tratta di un allegato tecnico al D.Lgs. n.192/05
riportante i requisiti della prestazione energetica degli
edifici), spetta una detrazione dall’imposta lorda (55%), da
ripartire in quote annuali di pari importo, di quanto rimasto
effettivamente a carico del contribuente. Importo
massimo detrazione €100.000, limite di spesa €181.818,18;
Ü
Interventi sugli involucri degli edifici (co.345):
Per le spese documentate e sostenute,
per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di energia
attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, spetta una
detrazione dall’imposta lorda, sempre per una quota pari al 55%,
degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
quote annuali. La norma prevede espressamente i requisiti tecnici
da rispettare pena l’impossibilità di godere del beneficio.
Importo massimo detrazione €60.000, limite di spesa
€109.090,90;
Ü
Installazione dei pannelli solari (co.346):
Per le spese documentate e sostenute,
relative all’installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case
di ricovero
e cura, istituti scolastici ed università, compete una detrazione, sempre
nella misura del 55%
degli importi rimasti a carico
del contribuente.
Importo massimo detrazione €60.000, limite di spesa
€109.090,90;
Ü
Interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale:
A
fronte delle spese sostenute, e relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione (e non, dopo l’ampliamento operato dal
co.20) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione,
è prevista la detrazione del 55% degli importi rimasti a carico,
con il consueto meccanismo del riparto in quote annuali di uguale importo. Importo massimo detrazione €30.000, limite di spesa
€54.545,45;
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MODALITÀ
DI ATTIVAZIONE
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Non
è richiesta alcuna comunicazione preventiva prima dell’inizio
dei lavori.
Per usufruire della
detrazione è necessario:
4
l’asseverazione
di un tecnico abilitato che dimostri che l’intervento è
conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa;
4
attestato
di qualificazione energetica che contiene i dati sull’efficienza
energetica dell’edificio (allegato A del decreto attuativo);
4
scheda informativa relativa agli interventi realizzati
(allegato E D.M. 19/02/07);
4
invio
all’Enea della documentazione prescritta (allegato E ed allegato
A), esclusivamente per via telematica entro 90 giorni data fine
lavori;
4
per
i lavori condominiali copia della delibera assembleare e quella
della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
4
per
i lavori eseguiti dall’inquilino o comodatario dichiarazione di
assenso del proprietario.
Alcuni chiarimenti:
4
la
detrazione spetta a tutti coloro che hanno effettuato i lavori
senza limite di risorse disponibili;
4
condizione
essenziale è che il pagamento avvenga tramite bonifico dal quale
emergono causale del versamento, codice fiscale del soggetto
erogante e del beneficiario del pagamento;
4
l’agevolazione segue il principio
di cassa per il privato, competenza per l’impresa;
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DECORRENZA
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Attualmente
l’agevolazione è fruibile fino al 31/12/11 per effetto della
proroga introdotta con la Legge finanziaria 2011.
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MISURA
DELL’AGEVOLAZIONE
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4
La
detrazione compete per le spese sostenute per l’acquisto dei
beni sopra specificati fino a concorrenza dell’ammontare
indicato per singola unità immobiliare;
4
l’aliquota
è pari al 55%, la ripartizione della detrazione è da suddividere
obbligatoriamente in:
-
anno
2007: 3 rate annuali;
-
anno
2008: da 3 a 10 rate a scelta del contribuente;
-
anno
2009/2010: 5 rate annuali;
-
anno
2011: 10 rate annuali.
4
l’importo
massimo detraibile è riferito alla singola unità immobiliare
indipendentemente dal
numero dei contribuenti che partecipano alla spesa;
4
come tutte le detrazioni d’imposta l’agevolazione è
ammessa entro il limite che trova
capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei
redditi.
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ULTERIORI
CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’AGEVOLAZIONE
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Fra gli ulteriori
requisiti per la fruizione del beneficio si segnala:
4
l’agevolazione
spetta a patto che il costo sostenuto per la mano d’opera sia
evidenziato distintamente in fattura;
4
nell’ipotesi in cui i lavori si protraggano per più
annualità, l’agevolazione compete ugualmente al termine di ogni
periodo d’imposta, a seconda del momento di sostenimento della
spesa (principio di cassa per il privato, competenza per
l’impresa). Per la corretta fruizione del benefico (solo in caso
di fruitore persona fisica) si dovranno rispettare le seguenti
formalità:
-
invio
apposita comunicazione alle Entrate entro il 31 marzo dell’anno
successivo per i pagamenti effettuati nel periodo d’imposta
precedente (l’omessa presentazione non comporta comunque
decadenza, ma sanzione compresa fra € 258 e € 2.065).
4
per
le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 sono stati introdotti
adempimenti
semplificati
per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e
per l’installazione di pannelli solari. Per tali interventi non
si richiede necessariamente
l’intervento di un tecnico abilitato, basta infatti il semplice
invio dell’Allegato F da parte del contribuente e la
dichiarazione del produttore;
4
si
ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il
contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di
riqualificazione energetica mediante contratto di leasing.
In tale caso il beneficio spetta all’utilizzatore e si calcola
sul costo sostenuto dal concedente;
4
in
caso di variazione di titolarità dell’immobile, durante il
periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione
residue potranno essere fruite dal nuovo titolare;
4
la
cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno
il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al
comodatario che hanno eseguito l’intervento, i quali
continueranno a fruirne fino alla conclusione del periodo fiscale
di godimento;
4
in
caso di decesso dell’avente diritto, il diritto a godere delle
quote residue si trasmette agli eredi. Le detrazioni competono
tuttavia solo all’erede che conservi la detenzione materiale e
diretta dell’immobile.
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RITENUTA
SU BONIFICO
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4
La
disciplina è la medesima prevista per l’agevolazione 36%. Si
veda quanto riportato nel paragrafo precedente con riferimento
agli interventi di ristrutturazione.
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Detrazioni d’imposta 20% per risparmio energetico e
sviluppo tecnologico
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Non
presenta particolari difficoltà applicative l’agevolazione introdotta
con la Legge Finanziaria 2007 consistente nella detrazione del 20% sugli
importi spesi dal contribuente per l’acquisto di apparecchi
frigoriferi e congelatori a basso consumo energetico. Sull’argomento
non si segnalano particolari novità interpretative, degne di nota,
diffuse di recente dall’Agenzia delle Entrate.
Si
riepilogano di seguito le linee guida dell’agevolazione.
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SOGGETTI
INTERESSATI
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Destinatari
dell’agevolazione sono le sole persone fisiche che sostengono le
spese agevolate nei modi e nelle forme sotto specificate.
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OGGETTO
DELL’AGEVOLAZIONE
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L’agevolazione in
questione ha per oggetto le spese sostenute per la sostituzione
del vecchio frigorifero, congelatore o combinazione degli stessi
con un apparecchio analogo di classe energetica non inferiore ad
A+ (ovvero a ridotto consumo energetico).
Per spesa sostenuta si
intende l’importo documentato effettivo rimasto a carico
dell’acquirente, comprensivo:
4
costo
d’acquisto dell’apparecchio;
4
spese
accessorie di trasporto;
4
spese
di smaltimento del vecchio apparecchio;
il
tutto al netto di eventuali sconti ottenuti dal rivenditore in
sede di acquisto.
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MODALITÀ
DI ATTIVAZIONE
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Nessuna comunicazione
specifica deve essere inviata.
L’agevolazione è
fruibile in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per la fruizione del beneficio:
4
si fa riferimento alla data di acquisto
dell’apparecchio, non richiedendo la norma particolari
adempimenti in merito all’effettuazione del pagamento;
4
le
spese sostenute vanno documentate mediante fattura o scontrino
fiscale parlante recante:
-
i
dati identificativi dell’acquirente;
-
la
classe energetica del nuovo apparecchio;
-
la
data di acquisto;
4
la
sostituzione del vecchio apparecchio va attestata anche mediante
autodichiarazione redatta dal contribuente da cui risulti:
-
la
tipologia di apparecchio sostituito (es. se frigo, congelatore o
combinazione degli stessi);
-
la
modalità per lo smaltimento (es. consegna in discarica, al
rivenditore ecc.);
-
la denominazione dell’ente/impresa a cui
l’apparecchio è stato consegnato.
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DECORRENZA
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Si
tratta di un’agevolazione fiscale a carattere temporaneo, in
vigore fino al 31/12/10. Più precisamente, il nuovo regime è
applicabile per le spese sostenute e documentate secondo le
modalità di cui al punto precedente fino al 31/12/10.
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MISURA
DELL’AGEVOLAZIONE
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4
La
detrazione compete per le spese sostenute per l’acquisto dei
beni sopra specificati fino a concorrenza di un ammontare massimo
pari a €1.000,00;
4
l’aliquota
è pari al 20% (pertanto con un limite massimo di detrazione di
€ 200,00) da “recuperare” interamente nell’annualità
oggetto di sostenimento della spesa;
4
l’importo
massimo detraibile è riferito a ciascun apparecchio sostituito;
4
come tutte le detrazioni d’imposta l’agevolazione è
ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi;
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ULTERIORI
CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’AGEVOLAZIONE
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Fra gli ulteriori
requisiti per la fruizione del beneficio si segnala:
4
che
in presenza di modalità di pagamento particolari (con società
finanziarie o con rinvio all’anno successivo) rileva la
competenza, ovvero la data della documentazione, indipendentemente
dalla modalità di pagamento e dall’eventuale intervento di un
soggetto finanziatore (C.M. n.11/07).
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Detrazione Irpef 20% per l’arredamento di abitazioni
soggette al 36%
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L’agevolazione in
questione non è stata rinnovata e, pertanto, esplica la sua validità
solo con riferimento al periodo d’imposta 2009.
In particolar modo
rilevavano le spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 per
l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed
elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato
all’arredo di immobili ristrutturati.
In sede di
compilazione del Modello Unico 2011 redditi 2010 e modello 730/2011
redditi 2010 andrà pertanto indicata unicamente la seconda rata di
detrazione per le spese relative al 2009.
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