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IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
pubblicazione di
maggio 2011
Tutti gli agenti e i
rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione
Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti
di Commercio).
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È compito delle ditte
mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al
versamento dei contributi, oltre che dare notizia ai propri agenti
degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i
quali i contributi non risultano dovuti. Per l’anno 2011 i
minimali contributivi e i massimali provvisionali sono invariati
rispetto a quelli previsti per l’anno 2010.
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Tali adempimenti devono
essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web
www.enasarco.it, effettuando una preventiva iscrizione sia
dell’agente che della ditta mandante.
Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una
tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo
dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi
medesimi.
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ALIQUOTA
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Il
contributo da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella
misura del 13,50%.
Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni
spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto
forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati
sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate
(per competenza).
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OBBLIGO CONTRIBUTIVO
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La
quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e
preponente) nella misura del
50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una
quota pari al 6,75%.
La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla
ditta preponente all'atto del
pagamento delle provvigioni.
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SCADENZE DI PAGAMENTO
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I contributi si
versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni,
rimborsi spese, premi di produzione,
indennità di mancato preavviso). Il pagamento deve avvenire entro
il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di
ciascun trimestre, osservando le seguenti date:
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Trimestre
di riferimento
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Scadenza
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I° (1 gennaio 2011 - 31 marzo 2011)
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20
MAGGIO 2011
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II° (1 aprile 2011 - 30 giugno 2011)
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20
AGOSTO 2011
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III° (1 luglio 2011 - 30 settembre 2011)
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20
NOVEMBRE 2011
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IV° (1 ottobre 2011 - 31 dicembre 2011)
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20
FEBBRAIO 2012
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MASSIMALI PROVVIGIONALI
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Il regolamento
Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un
massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia
a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2011
il limite del massimale provvigionale annuo è di € 15.810,00
per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed €
27.667,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un
rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, il
massimale provvisionale non è frazionabile.
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MINIMALI CONTRIBUTIVI
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Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità
per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di
agenzia nel corso dell’anno, con i seguenti principi
fondamentali:
Æ
il
minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia
ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi
dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale
corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato
improduttivo;
Æ
in
caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso
dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri
ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di
agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi
sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di
produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel
corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.
Per l'anno 2011
l’importo del minimale è pari ad € 789,00 per gli agenti
monomandatari e ad € 396,00 euro per gli agenti plurimandatari.
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AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ
DI CAPITALI
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Per i preponenti che
si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di
società di capitali il pagamento dei contributi (in questo caso
destinato solo al Fondo di Assistenza e non al Fondo di
Previdenza) è a totale carico della ditta mandante, senza
osservanza di minimali o massimali. I termini di versamento sono
gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza.
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Provvigioni
annue
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Contributo
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Fino ad € 13.000.000,00
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2,00%
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Da € 13.000.000,01
a € 20.000.000,00
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1,00%
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Da € 20.000.000,01
a € 26.000.000,00
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0,50%
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Oltre € 26.000.000,00
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0,10%
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