IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
pubblicazione di maggio 2011

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio).

È compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei contributi, oltre che dare notizia ai propri agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. Per l’anno 2011 i minimali contributivi e i massimali provvisionali sono invariati rispetto a quelli previsti per l’anno 2010.

Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web www.enasarco.it, effettuando una preventiva iscrizione sia dell’agente che della ditta mandante.
Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

ALIQUOTA

Il contributo da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%.
Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate (per competenza).

OBBLIGO CONTRIBUTIVO

La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%.
La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.

SCADENZE DI PAGAMENTO

I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, osservando le seguenti date:

Trimestre di riferimento

Scadenza

I° (1 gennaio 2011 - 31 marzo 2011)

20 MAGGIO 2011

II° (1 aprile 2011 - 30 giugno 2011)

20 AGOSTO 2011

III° (1 luglio 2011 - 30 settembre 2011)

20 NOVEMBRE 2011

IV° (1 ottobre 2011 - 31 dicembre 2011)

 

     

20 FEBBRAIO 2012

 

 

 

 


 

MASSIMALI PROVVIGIONALI

Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2011 il limite del massimale provvigionale annuo è di € 15.810,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed € 27.667,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, il massimale provvisionale non è frazionabile.

MINIMALI CONTRIBUTIVI

Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, con i seguenti principi fondamentali:

Æ    il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;

Æ    in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

Per l'anno 2011 l’importo del minimale è pari ad € 789,00 per gli agenti monomandatari e ad € 396,00 euro per gli agenti plurimandatari.

AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ
DI CAPITALI

Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi (in questo caso destinato solo al Fondo di Assistenza e non al Fondo di Previdenza) è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza.

 

Provvigioni annue

Contributo

Fino ad € 13.000.000,00

2,00%

Da € 13.000.000,01
a € 20.000.000,00

1,00%

Da € 20.000.000,01
a € 26.000.000,00

0,50%

Oltre € 26.000.000,00

0,10%