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IN VIGORE DAL 2012
IL NUOVO REGOLAMENTO ENASARCO
In particolare la riforma ha previsto l’innalzamento
della misura del contributo
previdenziale obbligatorio. L’aumento, graduale e spalmato in un arco
temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, prevede il passaggio
dall’attuale 13,5% al 17%:
È stata poi introdotta una contribuzione volontaria e
la possibilità di determinare liberamente la misura del contributo
facoltativo purché non sia inferiore alla metà del minimale
contributivo previsto per l’agente plurimandatario. Sarà anche
possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo
successivamente. Resta ovviamente la contribuzione volontaria, i requisiti di accesso sono però stati
modificati, dai sette anni di cui tre nel quinquennio antecedente la
cessazione si è giunti agli attuali cinque anni. Gli anni di
contribuzione richiesta non dovranno necessariamente essere
continuativi. È stato innalzato anche il
contributo per gli agenti
operanti in forma di società di capitali come segue:
La riforma prevede quindi una rendita reversibile in favore dei neo iscritti al raggiungimento del
sessantacinquesimo anno d’età, in presenza di un’anzianità
contributiva pari almeno a cinque anni, ridotta del 2% per ciascun anno
mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota. Una clausola di
salvaguardia è stata introdotta per coloro che, in base alla
precedente disciplina, hanno già cessato la prosecuzione volontaria o
obbligatoria, che hanno raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva e
sono in attesa del compimento dell’età anagrafica utile ad acquisire
il diritto alla pensione. Coloro che vorranno anticipare il
raggiungimento della quota, potranno inoltrare domanda di prosecuzione
volontaria entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo
regolamento. Nessuna variazione invece per i requisiti di accesso
alle pensioni di invalidità
(67% di invalidità e cinque anni di contribuzione di cui tre nel
quinquennio precedente la domanda) e
inabilità (assoluta incapacità lavorativa e cinque anni di
anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente la
domanda). Novità al contrario per la pensione ai superstiti degli agenti che si iscriveranno a partire
dal 2012, questi in mancanza dei requisiti richiesti con decorrenza dal
2020, potranno chiedere l’erogazione di una rendita contributiva
ridotta del 2% per ciascun anno mancante al ventesimo di anzianità
contributiva, purché ne siano stati maturati almeno cinque. In materia di supplemento
non è più richiesta la cessazione
dell’attività di agenzia. In particolare l’agente divenuto inabile
che non sarà più costretto ad attendere il compimento del settantesimo
anno di età per vedersi liquidato il supplemento purché siano
trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento. Ulteriore variazione sta nella disciplina dell’iscrizione. Fermi gli obblighi già esistenti è
stata introdotta la possibilità di un’iscrizione facoltativa
all’Ente anche per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione,
compresi quelli che operano all’estero. Il versamento del contributo
in tal caso sarà a loro esclusivo carico. |
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