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LE
REGOLE DI TENUTA DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI 1.
Abolizione dell’obbligo di “bollatura” Alla conclusione di
ciascun anno è buona norma per le imprese ed i professionisti
verificare il pieno rispetto delle regole di tenuta delle “scritture
contabili”, intese sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Al
fine di effettuare gli opportuni controlli è importante ricordare che,
a far data dal 25 ottobre 2001[1],
la maggior parte delle scritture contabili non deve più essere
sottoposta alla cosiddetta “bollatura” o vidimazione iniziale. Come
vedremo di seguito, il venir meno di tale obbligo interessa solo le
scritture contabili la cui vidimazione iniziale era prevista
sostanzialmente da tre disposizioni legislative: ·
articolo
2215 codice civile ·
articolo
39 DPR 633/72 ·
articolo
22 DPR 600/73 In concreto, i più
diffusi registri contabili che, a far data dal 25.10.2001, non devono
essere “vidimati” sono i seguenti: ·
libro
giornale ·
libro
inventari ·
registri
Iva (acquisti, vendite, corrispettivi, riepilogativo) ·
registro
dei beni ammortizzabili Sfuggono, inoltre,
all’obbligo della vidimazione iniziale, tutte quelle scritture
contabili la cui vidimazione era in qualche modo prevista dalle tre
disposizioni legislative sopra citate (è il caso, ad esempio, del
registro sul quale vanno annotate le dichiarazioni di intento, del
registro dei depositi IVA[2],
del registro previsto per gli enti non commerciali che applicano il
regime forfetario di cui alle legge n. 398 del 1991, ecc.). Pertanto,
le scritture contabili, la cui vidimazione iniziale sia prevista da
altre disposizioni normative rispetto a quelle citate in precedenza,
continuano a mantenere tale obbligo anche dopo la data del
25.10.2001(come accade ad esempio per il registro di carico e scarico
dei rifiuti[3]). Un discorso a parte
meritano i libri sociali previsti per le società di capitali (tra cui
le s.p.a. e le s.r.l.) dall’articolo 2421 del codice civile, in
relazione ai quali, l’amministrazione finanziaria[4],
ha chiarito che gli stessi sono esclusi dalla novità legislativa
intervenuta nel 2001 e pertanto, devono ancora essere sottoposti a
vidimazione iniziale come già avvenuto per il passato. Rinviando alla
lettura della norma sopra richiamata per l’elenco completo, i libri
sociali più frequenti sono: ·
libro dei
soci ·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ·
libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (ove
presente). 2.
Imposta di bollo[5] In relazione
all’assolvimento dell’imposta di bollo, a partire dal 25 ottobre
2001, viene disposto per i soggetti diversi da società di capitali ed
enti commerciali (professionisti, imprenditori individuali e società di
persone) l'incremento dell'imposta di bollo da lire 20.000 (tradotto in
€ 10,33) a lire 40.000 (pari ad € 20,66), mentre per le società di
capitali ed enti commerciali l’imposta di bollo rimane ferma a lire
20.000 (pari ad € 10,33). L’imposta di bollo, in entrambi i casi,
deve essere assolta ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. L’incremento
dell’imposta di bollo per i soggetti diversi da società di capitali
ed enti commerciali trova la sua giustificazione nel fatto che per tali
soggetti non è dovuta la tassa annuale di concessione governativa, come
invece accade per società di capitali ed enti commerciali nella misura
di € 309,87 o 516,46, in funzione di una diversa entità del capitale
sociale. In risposta
all’esigenza di prevedere importi arrotondati all’unità di euro,
con effetto dal 1° agosto 2004[6], il bollo da € 10,33 è
passato a € 11,00 e quello di € 20,66 è passato a € 22,00. Poiché
l’imposta di bollo va assolta nel momento in cui il registro viene
stampato, in relazione al libro giornale e libro inventari relativi
all’anno 2003, si sono verificate le due seguenti situazioni. ·
chi ha
stampato i registri entro la data del 31.07.2004 ha legittimamente
assolto l’imposta di bollo nella misura di € 10,33 o di € 20,66,
ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine ·
chi ha
posto in essere tale adempimento a partire dal 01.08.2004 ha dovuto
corrispondere l’imposta di bollo nella misura incrementata di €
11,00 o € 22,00. In relazione al
pagamento dell’imposta di bollo, attualmente, sono previste tre
modalità alternative, anche se nella prassi la prima delle modalità di
seguito indicate rappresenta la più utilizzata: ·
marche da
bollo ·
modello
di pagamento F23 ·
bollo a
punzone Con riferimento alla
modalità di assolvimento dell’imposta di bollo tramite le marche,
l’amministrazione finanziaria[7]
ha chiarito che l’imposta di bollo va assolta sulle pagine
effettivamente usate, a prescindere dall’anno cui si riferisce la
numerazione progressiva (della numerazione parleremo in seguito). Così
ad esempio, se il libro giornale che reca le scritture dell’anno 2003
termina con la pagina numero 70/2003, l’assolvimento dell’imposta di
bollo va effettuato apponendo la marca sulla pagina 31/2004 e cioè
sulla centounesima pagina del libro giornale. Va osservato che tale
modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, se da un lato
consente un notevole risparmio a quei soggetti le cui scritture relative
a ciascun anno presentano un numero di pagine inferiore a cento o
multipli di cento, dall’altro lato “impone” ai soggetti di
memorizzare le frazioni di cento pagine utilizzate in ciascun anno al
fine di apporre correttamente la successiva marca sulla centounesima
pagina.
3. Tassa
sulle concessioni governative Con riferimento al
pagamento della tassa di concessione governativa è opportuno ricordare
che, in caso di bollatura facoltativa del libro giornale e del libro
inventari, è stabilito[8]
il pagamento di una tassa di € 51,65 ogni 500 pagine o frazione di 500
pagine. Con riferimento, invece, alla disciplina prevista per le società
di capitali, come già ricordato in precedenza, è previsto[9]
un versamento annuale pari ad € 309,87 indipendentemente dal numero di
registri contabili utilizzati e dal numero di pagine che li compongono
(tale importo sale a € 516,46 per i soggetti con capitale sociale o
fondo di dotazione che al 1° gennaio risulta superiore a €
516.456,90). 4.
Regole di numerazione In relazione alle
modalità di numerazione delle scritture contabili, l’amministrazione
finanziaria ha definitivamente chiarito che, in relazione a tutti i
registri (giornale, inventari, registri IVA, registro beni
ammortizzabili, ecc.) per i quali è stato soppresso l’obbligo di
vidimazione iniziale e che non sono stati facoltativamente “bollati”
dal contribuente: ·
la
numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno,
con indicazione pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce (ad
esempio, per l’anno 2005, sarà 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 e così
via…..) ·
l’anno
da indicare è l’anno cui fa riferimento la contabilità e non quello
in cui viene effettuata la stampa delle pagine (quindi, se ad esempio,
la stampa del libro giornale relativo all’anno 2004 viene stampato nel
2005, l’anno da indicare sarà il 2004). Le regole di
numerazione sopra descritte, quindi, non rendono più necessaria la
prenumerazione dei registri (come accadeva per i registri vidimati) e ciò
in quanto, in relazione a ciascun anno, la numerazione deve riprendere
dal numero uno. Con particolare
riferimento al libro degli inventari, l’amministrazione finanziaria ha
chiarito[10]
che, se le relative annotazioni occupano solo poche pagine per ciascuna
annualità, l’indicazione dell’anno può essere omessa. Con
riferimento ai registri multiaziendali[11]
a striscia continua elaborati da sistemi meccanografici, di uso
frequente nei centri elaborazione dati, un chiarimento ministeriale[12]
ha evidenziato come l’abolizione dell’obbligo di bollatura ha
comportato la soppressione di numerosi adempimenti quali: ·
la
numerazione progressiva dei libri o registri a striscia continua con
validità multiaziendale; ·
la stampa
e la conservazione, dopo ogni elaborazione, di un indice numerato e
bollato di tutti i fogli utilizzati da ciascun utente; ·
la
conservazione dell’ultimo foglio di ogni libro o registro
multiaziendale, contenente la vidimazione iniziale. Secondo l’Agenzia
delle entrate gli unici adempimenti rimasti si concretizzano in: ·
attribuzione, in sede di elaborazione, di una distinta
numerazione progressiva e per periodo di imposta, nonché per ciascun
utente, dei fogli dei libri o registri multiaziendali a striscia
continua; ·
attribuzione
e consegna, a ciascun utente, entro il termine di presentazione delle
relative dichiarazioni annuali, dei fogli relativi alle registrazioni
eseguite nel periodo d’imposta. 6.
Bollatura facoltativa e “vecchi” registri
E’ importante
segnalare che l’abolizione dell’obbligo di vidimazione iniziale
delle scritture contabili non preclude la possibilità che l’impresa o
il professionista decidano di procedere facoltativamente alla bollatura
dei libri contabili[13].
In tale caso, ovviamente, rimane ferma la competenza dell’ufficio del
registro delle imprese o dei notai. In tali situazioni restano tuttavia
valide le vecchie regole contenute nella circolare del Ministero
dell’Industria n. 3407/C del 1997, che fissa il criterio della
progressività della numerazione entro “l’anno in cui è effettuata
la numerazione”. Pertanto, se un’impresa dovesse decidere il 30
dicembre 2004 di procedere alla “bollatura” facoltativa di un libro
giornale composto di 500 pagine, dovrà necessariamente prenumerare le
pagine del registro indicando l’anno in cui viene effettuata la
vidimazione iniziale (1/2004, 2/2004, 3/2004, …. , 499/2004,
500/2004). Ovviamente, il predetto registro potrà essere utilizzato
negli anni a venire fino ad esaurimento. Qualora un registro, ad esempio
il libro giornale, in uso precedentemente al 25.10.2001 (vecchi
registri) o facoltativamente “bollato”, dovesse esaurirsi nel corso
dell’anno, il soggetto che annota le residue operazioni dell’anno su
un libro giornale tenuto con le nuove regole, inizierà con la
numerazione a partite dal numero uno fino alla conclusione dell’anno,
anche se il momento iniziale non coincide con il primo di gennaio.
7.
Sanzioni: il principio del FAVOR REI Il venire meno
dell’obbligo di “bollatura” delle scritture contabili, con
decorrenza 25 ottobre 2001, ha prodotto degli effetti anche sul piano
sanzionatorio. In passato,
l’amministrazione finanziaria[14]
ha chiarito che ricorre la violazione di omessa tenuta dei libri e
registri anche quando ne sia stata omessa la bollatura a norma
dell'articolo 2215 del codice civile. Le sanzioni previste per le
violazioni relative agli obblighi di tenuta della contabilità sono
contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 471/1997. Le
fattispecie elencate sono di diversa gravità: ·
omessa
tenuta o conservazione dei registri e delle scritture contabili, punita
con la sanzione amministrativa da due milioni a lire quindici milioni
(comma 1); ·
irregolare
tenuta che si verifica quando le irregolarità sono di scarsa rilevanza
e non ne deriva un ostacolo all'attività di accertamento (comma 3); in
tale caso la sanzione prevista dal primo comma è riducibile fino alla
metà del minimo. Con decorrenza 25
ottobre 2001, quindi, le violazioni relative al soppresso obbligo di
bollatura non sono più sanzionabili ai sensi dell'articolo 9 del
decreto citato. Ci
si era posti il problema se anche le violazioni commesse in passato
potessero "beneficiare" della nuova impostazione normativa ed
in particolare se il principio del "favor rei" sancito
dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 potesse
trovare concreta applicazione. L'Agenzia delle entrate[15]
e più di recente la Corte di Cassazione[16]
hanno dissipato ogni dubbio affermando esplicitamente che le violazioni
relative alla soppressione dell'obbligo di bollatura, non verranno più
sanzionate "anche se commesse
prima dell’entrata in vigore della legge". Trova peraltro
applicazione anche quanto affermato dall'ultimo periodo del richiamato
comma 2, che stabilisce che se la sanzione è stata già irrogata con
provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è
ammessa la ripetizione di quanto pagato. Nella sostanza se il
contribuente, a seguito dell’intervenuta definitività del
provvedimento, ha pagato in tutto o in parte, l'ufficio non dovrà
procedere ad alcun rimborso, mentre l'eventuale debito residuo si
estinguerà, a nulla rilevando l'avvenuta iscrizione a ruolo del
medesimo.
[1]
E ciò per effetto delle disposizioni contenute
nell’articolo 8 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (meglio
nota come provvedimento dei cento giorni). [2]
A tale proposito si veda la Risoluzione ministeriale n. 47/E
del 18.02.2002. [3]
Si veda la Circolare ministeriale n. 104 del 11.12.2001. [4]
Si veda la Circolare ministeriale n. 92/E del 22 ottobre
2001. [5]
Si veda la nota 2-bis dell’articolo 16 della Tariffa
allegata al D.P.R. n. 642/1972 [6]
Legge n. 191 del 30.07.2004, di conversione del decreto legge
n. 168 del 12.07.2004. [7]
Circolare ministeriale n. 64/E del 1 agosto 2002 e
Risoluzione ministeriale n. 85/E del 12 marzo 2002. [8]
Si veda la nota 1 dell’articolo 23 della Tariffa allegata
al D.P.R. n. 641/1972. [9]
Si veda la nota 3 dell’articolo 23 della Tariffa allegata
al D.P.R. n. 641/1972. [10]
Vedi C.M. 64/E/2002 cit. [11]
Per la relativa disciplina si veda il decreto ministeriale 22
dicembre 1998. [12]
Circolare ministeriale n. 60/E del 30 luglio 2002. [13]
Spesso la scelta di procedere alla bollatura facoltativa del
libri contabili risponde all’esigenza di attribuire agli stessi
efficacia probatoria, ad esempio, per ottenere il decreto ingiuntivo
a fronte del mancato pagamento di fatture (a tale proposito si
vedano le osservazioni formulate da Assonime con la circolare n. 26
del 25 marzo 2002). [14]
Circolare ministeriale n. 23/E del 25 gennaio 1999. Sul punto
si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 9451/2003. [15]
Si veda la Circolare ministeriale n. 92/E del 22 ottobre
2001. [16]
Sentenza n.
9451/2003. |
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