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VEICOLI AZIENDALI – RILEVAZIONI
CONTABILI Acquisto Per
i soggetti diversi da coloro che svolgono abitualmente l’attività di
compravendita di tali beni, i veicoli acquistati devono essere
classificati tra le immobilizzazioni, ed in particolare nella categoria
“Altri beni” di cui al punto B.II.4 dell’attivo dello Stato
Patrimoniale. Il valore di iscrizione del bene è, come previsto
dall’articolo 2426 del codice civile, pari al costo di acquisto (o di
produzione nel caso di soggetto produttore di veicoli). ESEMPIO: Il
10 settembre un’impresa che commercializza elettrodomestici acquista
un autocarro al costo di € 50.000 + Iva. Pagamento il 30 settembre. 10/09 diversi
a
Debito vs/fornitore
60.000 Autocarri
50.000 IVA c/acquisti
10.000
30/09 Debito vs/fornitore
a
Banca
60.000
Occorre
ricordare che nel costo di acquisto devono essere ricompresi i costi
accessori: tra questi si ricordano, ad esempio, i costi per
trasferimento della proprietà e, soprattutto l’IVA
indetraibile sull’acquisto. L’articolo
19-bis1 del D.p.r. n. 633/1972 prevede infatti l’indetraibilità
dell’IVA sugli acquisti di autoveicoli di cui ai numeri a) –
autoveicoli per il trasporto di persone – e c) – autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose – dell’articolo 54 del codice
della strada, diversi da quelli adibiti ad uso pubblico e da quelli
utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività d’impresa.
A tale regola fanno eccezione i veicoli acquistati da agenti e
rappresentanti di commercio, per i quali l’IVA pagata in sede di
acquisto è interamente detraibile. Per
quanto riguarda la detraibilità dell’IVA, si deve considerare che per
gli acquisti effettuati a decorrere dal 2001 – e attualmente sino al
31 dicembre 2005 – l’indetraibilità sull’acquisto delle
autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli non adibiti ad uso
pubblico e non formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa,
e ridotta al 90% ed al 50% nel caso di veicoli con propulsore non a
combustione interna (ad esempio, motore elettrico). Ciò significa che
sarà detraibile il 10% (ovvero il 50%) dell’IVA pagata in sede di
acquisto di tali veicoli. Si osserva, inoltre, che il medesimo
trattamento IVA deve essere riservato a quelle autovetture che vengono
affidate in uso promiscuo ai propri dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta; infatti, l’agevolazione che consiste nella piena
e totale deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi riferiti
a tale autovettura non si riflette ai fini IVA, con la conseguenza che
anche in tali ipotesi permane la detraibilità limitata al 10% o al 50%
a seconda del tipo di autovettura utilizzata. ESEMPIO: Il 12 ottobre un’impresa che svolge attività di consulenza acquista una autovetture al costo di € 50.000 + Iva
10/09 diversi
a
Debito vs/fornitore
60.000 Autovetture
50.000 IVA c/acquisti
1.000 IVA c/acquisti indetraibile
9.000
Trattandosi di un
costo accessorio all’acquisto, si procede quindi alla capitalizzazione
dell’IVA indetrabile.
10/09 Autovetture
a
IVA c/acquisti indetraibile
9.000
Ammortamento ESEMPIO: Il
31 dicembre viene ammortizzato un autocarro del costo di acquisto di
€ 50.000; gli amministratori ritengono appropriata una aliquota di
ammortamento pari al 20%. 31/12 Ammortamento autocarri
a
F.do ammortamento autocarri
10.000
Nel
caso in cui l’acquisto riguardi una tipologia di autovettura
contemplata dall’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972 e quindi sia stato
interessato da (parziale) indetraibilità dell’IVA – che quindi è
stata capitalizzata sul valore di iscrizione del cespite –
l’ammortamento sarà commisurato a tale valore. ESEMPIO: Il
31 dicembre viene ammortizzata un’autovettura del costo + oneri
accessori pari ad € 59.000; gli amministratori ritengono appropriata
una aliquota i ammortamento pari al 20%. 31/12 Ammortamento autoveicoli
a
F.do ammortamento autoveicoli
11.800
Ai
sensi dell’articolo 164 del TUIR, la quota di ammortamento degli
autoveicoli è deducibile nel limite del costo fiscalmente riconosciuto.
Per
gli autoveicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività d’impresa, per quelli adibiti ad uso pubblico e per
quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta non vi sono limitazioni alla deducibilità degli
ammortamenti. Per
gli autoveicoli destinati ad uso diverso, l’ammortamento risulta
essere deducibile nel limite del costo fiscalmente riconosciuto di tale
bene; questo è pari al: Ø
50% del
costo di acquisizione per la parte che non eccede il limite di €
18.075,99; se il valore dell’auto è superiore a tale importo, il
valore fiscalmente rilevante è comunque pari al 50% di 18.075,99; Ø
80% del
costo di acquisizione, se l’acquirente è un agente o rappresentante
di commercio, per la parte che non eccede il limite di € 25.822,84; se
il valore dell’auto è superiore a tale importo, il valore fiscalmente
rilevante è comunque pari all’80% di 25.822,84. Si
osserva come, per effetto della totale detraibilità dell’IVA in capo
agli agenti e rappresentanti di commercio, la forbice di valori tra le
due categorie di soggetti (agenti e non) sia ben più ampia di quella
sopra rappresentata in quanto, in pratica, per non superare il limite
imposto dalla disciplina fiscale: Ø
il
soggetto agente o rappresentante di commercio potrà acquistare
un’autovettura del valore di € 30.987,41 (25.822,84 euro di
imponibile + 5.164,57 euro di IVA detraibile al 100%) mentre Ø
il
soggetto non agente - per effetto della indetraibilità quasi totale
dell’IVA - potrà acquistare un’autovettura il cui valore imponibile
+ il 90% dell’IVA indetraibile (capitalizzata) non superi i 18.075,99
euro. ESEMPIO: Il
31 dicembre viene ammortizzata un’autovettura. Adottando i valori
utilizzati negli esempi precedenti il costo dell’autovettura è
superiore a 18.075,99 e pertanto il valore fiscalmente rilevante sarà
pari al 50% di 18.075,99. Pertanto, della quota di ammortamento
calcolata pari ad € 11.800, sarà deducibile esclusivamente
l’importo di € 1.807,60. La
parte eccedente del costo sarà soggetta a ripresa in aumento sul
modello UNICO. Cessione In
caso di cessione dell’autoveicolo, la differenza tra il prezzo di
cessione ed il residuo non ammortizzato (dato dalla differenza tra
valore di iscrizione del cespite e relativo fondo di ammortamento) darà
luogo a plusvalenza (se superiore) ovvero a minusvalenza (se inferiore).
Plusvalenze e minusvalenze sono componenti rispettivamente positivi e
negativi di reddito che saranno imputati a conto economico. ESEMPIO: Il
10 maggio viene ceduto un autocarro: valore di iscrizione 50.000,
fondo di ammortamento 40.000, prezzo di cessione 30.000 + IVA Girocontando
il fondo ammortamento al valore del cespite (bene ammortizzabile) si
determina il residuo ammortizzabile (pari ad € 10.000); a questo punto
occorrerà rilevare in sede di cessione una plusvalenza di € 20.000. 10/05 f.do ammortamento autocarro
a
autocarro
40.000
10/05 Crediti vs/cliente
a
diversi
36.000
autocarro
10.000
plusvalenza
20.000
IVA c/vendite
6.000
ESEMPIO: Il
10 maggio viene ceduto un autocarro: valore di iscrizione 50.000,
fondo di ammortamento 40.000, prezzo di cessione 5.000 + IVA Girocontando
il fondo ammortamento si determina il residuo ammortizzabile (pari ad
€ 10.000); a questo punto occorrerà rilevare in sede di cessione una
minusvalenza di € 5.000. 10/05 f.do ammortamento autocarro
a
autocarro
40.000
10/05 diversi
a
diversi
11.000 Crediti vs/cliente
6.000 Minusvalenza
5.000
Autocarro
10.000
IVA c/vendite
1.000
Dal
punto di vista delle imposte dirette, occorre ricordare che per gli
autoveicoli a deducibilità limitata le plusvalenze e le minusvalenze
determinate in fase di cessione non rilevano interamente, ma, al
contrario, nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare
dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato. In altre parole, se l’ammortamento complessivamente
transitato a conto economico nei passati periodi d’imposta è stato
pari ad € 20.000 e quello fiscalmente dedotto è pari a 5.000,
significherà che la plusvalenza contabilizzata sarà imponibile solo al
25% ed altrettanto sarà deducibile al 25% una eventuale minusvalenza
conseguita. Nel
caso di cessione di veicoli per i quali in sede di acquisto non è stata
detratta interamente l’IVA, occorrerà prestare particolare attenzione
al trattamento IVA da applicare in sede di cessione: Ø
Per gli
acquisti di autoveicoli per i quali l’imposta non è stata affatto
detratta in sede di acquisto (quindi autoveicoli acquistati prima del 1°
gennaio 2001), la cessione sarà interamente esente da IVA ai sensi
dell’articolo 10 comma 1 punto 27-quinquies del D.p.r. n.633/1972; Ø
Per gli
acquisti di veicoli per i quali l’imposta è stata detratta nel limite
del 10%, in sede di cessione del veicolo il prezzo di cessione sarà
sottoposto ad Iva nel limite del 10%, mentre il rimanente 90% sarà
escluso da imposta ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 388/2000 e
successive proroghe e modificazioni. La seconda cessione
dell’autovettura andrà – sempre secondo la normativa contenuta nel
comma 4 e seguenti del citato articolo 30 – assoggettata al
particolare regime del margine, ordinariamente previsto per la cessione
dei beni usati. Si procede, in
conclusione, a fornire alcune esemplificazioni della disciplina prevista
dall’articolo 30 della legge 388/2000, soprattutto con riferimento
alla disciplina delle successive rivendita dell’autovettura. L’acquisto dell’autovettura Articolo 30 comma 4
Legge 388/2000 (Finanziaria per l’anno 2001) Come già accennato in
precedenza, tale disposizione prevede la detraibilità, seppure limitata
al 10%, dell’IVA assolta nell’acquisto e nell’importazione di
alcuni mezzi di trasporto. Va ricordato che l’Italia, per effetto del
recepimento della sesta direttiva CEE, ha introdotto norme limitative
del diritto alla detrazione dell’imposta relativa all’acquisto ed
alla importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture
ed autoveicoli per uso promiscuo. Il decreto 633/72 ha previsto
infatti, con decorrenza 1° aprile 1979, la detraibilità limitata al
50% dell’IVA assolta relativamente all’acquisto ed alla importazione
dei suddetti beni. Successivamente, con una norma di carattere
temporaneo introdotta nel 1983, la legge IVA nazionale ha disposto l’indetraibilità
totale dell’IVA assolta nei casi indicati e ciò in palese violazione
della direttiva comunitaria che impone agli stati membri l’adozione di
norme che consentono la detrazione dell’imposta assolta per
l’acquisto di beni destinati ad un utilizzo strumentale
nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa. Per
evitare dichiarazioni di illegittimità è intervenuto il legislatore
interno il quale, con riferimento ai ciclomotori, motocicli, autovetture
ed autoveicoli ad uso promiscuo, ha previsto: Ø
una
proroga del regime transitorio introdotto nel 1983; Ø
una
limitazione dell’indetraibilità IVA al 90% di quanto assolto (tale
percentuale è ridotta al 50% nei casi di veicoli con propulsori non a
combustione interna). Pertanto, in estrema
sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005
(legge finanziaria per l’anno 2005) è detraibile il 10% dell’IVA
assolta per l’acquisto dei beni indicati (50% per i veicoli a motore
elettrico). La disposizione della
legge finanziaria prevede tuttavia che la detrazione (seppur parziale)
si applica limitatamente all’acquisto, alla importazione ed
all’acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili dei
beni indicati in
precedenza. Pertanto non trova applicazione la disposizione
dell’articolo 19-bis1 il quale prevede che l’IVA relativa all’acquisto di
carburanti e lubrificanti è detraibile se e nella misura in cui è
ammessa in detrazione l’IVA relativa all’acquisto di ciclomotori,
motocicli, autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo. ESEMPIO Tizio
acquista presso una concessionaria una autovettura nuova al prezzo di
€ 10.000,00. L’imposta relativa all’acquisto viene detratta
nella misura del 10%.
TOTALE
FATTURA
€
12.000,00 La prima vendita dell’autovettura Articolo
30 comma 5 Legge 388/2000 (Finanziaria per l’anno 2001) Tale norma detta le
disposizioni relative al trattamento da riservare, ai fini
dell’imposta IVA, alla successiva cessione dell’autovettura. In tale
ipotesi la norma prevede che la base imponibile sia assunta per il 10%
del relativo ammontare (importo elevato al 50% nella ipotesi di
autoveicoli alimenti con motori non a combustione interna). ESEMPIO Tizio
cede a Caio l’autovettura usata al prezzo di € 10.000,00 per la
quale all’atto dell’acquisto l’imposta era stata detratta nella
misura del 10%. Imponibile
€ 1.000,00 Iva
dovuta (20%)
€
200,00 Importo escluso da base imponibile art.30 c.5
€ 9.000,00
__________ TOTALE
FATTURA
€
10.200,00 La seconda vendita dell’autovettura Articolo 30 comma 6
Legge 388/2000 (Finanziaria per l’anno 2001) Tale norma prevede che
l’acquirente della autovettura possa applicare lo speciale regime del
margine di cui all’articolo 36 del D.L. n. 41/95, convertito nella
legge n. 85/95 ancorché l’acquisto sia avvenuto parzialmente in
regime d’imposta. La tecnica di applicazione del regime del margine
non consente la detrazione dell’IVA pertanto l’imposta assolta
sull’acquisto non sarà detraibile analiticamente, ma concorrerà a
formare il costo del bene ai fini della determinazione del margine. ESEMPIO Caio rivende a Sempronio l’autovettura al prezzo di €
11.000,00. Poiché il costo di acquisto è pari a € 10.200,00 (in
quanto l’Iva di € 200,00 è per lui indetraibile), Caio realizza
un margine di € 800,00. Da tale importo Caio dovrà scorporare
l’imposta (€ 133,33) e versarla nei termini di legge, senza
esporla in fattura. Prezzo
di vendita autovettura usata
€ 11.000,00
__________ TOTALE
FATTURA
€ 11.000,00 Operazione
assoggettata al regime del margine di cui all’art. 36 del D.L. 41/1995
conv. L. 85/1995 e successive modifiche ed integrazioni
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