NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA IN TEMA DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
pubblicazione di gennaio 2011 

In base all’art. 35, comma 2, lett. e-bis), del DPR n. 633/1972, dal 2011 i soggetti intenzionati ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL n. 331/1993, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi intracomunitari, devono essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

 

L’effettuazione di operazioni di cessioni o acquisti intracomunitari, e prestazioni di servizi rese o ricevute intracomunitarie potranno avvenire solo dopo che il contribuente avrà presentato espressa dichiarazione di volere svolgere queste operazioni e solo a seguito dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Questo significa che non sarà più possibile dal 2011 effettuare le suddette operazioni senza aver attenuto l’iscrizione nell’apposito elenco informatico VIES consultabile sul sito dell’agenzia delle Entrate.

 

 

 

AVVERTENZA

 

Per le imprese che non hanno mai posto in essere operazioni intracomunitarie e che pertanto non hanno mai presentato gli elenchi obbligatori ai fini Intrastat è importante effettuare una comunicazione preventiva.

Qualora si ravvisi l’opportunità di porre in essere nel prossimo futuro operazioni con soggetti comunitari, lo Studio consiglia di procedere in via preventiva con la presentazione dell’Istanza: in caso contrario, non si potranno porre in essere transazioni in ambito comunitariom se non dopo 30 gg. dalla data di presentazione dell’istanza.