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NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA IN TEMA DI OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE In base all’art. 35, comma 2, lett. e-bis), del DPR n.
633/1972, dal 2011 i soggetti intenzionati ad effettuare
le operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL n.
331/1993, ossia le cessioni e gli acquisti intracomunitari
di beni e prestazioni di servizi intracomunitari, devono
essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
L’effettuazione di operazioni di cessioni o acquisti
intracomunitari, e prestazioni di servizi rese o ricevute
intracomunitarie potranno avvenire solo dopo che il contribuente
avrà presentato espressa dichiarazione di volere svolgere queste
operazioni e solo a seguito dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate. Questo significa che non sarà più possibile dal 2011 effettuare
le suddette operazioni senza aver attenuto l’iscrizione nell’apposito
elenco informatico VIES consultabile sul sito dell’agenzia delle
Entrate.
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